IVA22 Il termine di versamento del saldo Iva per l’anno 2013 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2014 che, come sappiamo, può avvenire:

  • autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
  • in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

 

In entrambi i casi l’imposta è dovuta per un importo superiore a €10,33 (considerando gli arrotondamenti a €10).

 

Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 17 marzo 2014.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 17 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 17 marzo 2014.

 

Æ

Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

 

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l’importo degli interessi:

 

NUMERO RATA

SCADENZA

PERCENTUALE INTERESSE

16/4

0,33

16/5

0,66

16/6

0,99

16/7

1,32

20/8

1,65

16/9

1,98

16/10

2,31

16/11

2,64

 

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è ormai spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-bis, D.L. n.223/06).

 

Dichiarazione unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2014 il saldo Iva dell’anno 2013 potrà essere versato:

  • con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 17/3 in unica soluzione o ratealmente;
  • entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2014 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

  • in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
  • ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), ad ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 17 luglio 2014.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

 

Versamento

entro il 17.3.2014

entro il 16.6.2014

in unica soluzione

per l’intero importo

in unica soluzione

per l’intero importo

ratealmente in 9 rate, la prima il 17.3.14 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile ratealmente in 6/5 rate, la prima il 16.6.14 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all’interesse dello 0,4% per ogni mese dal 17.3.14 al 16.6.14.

 

Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell’anno 2013 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2013.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l’importo è arrotondato all’unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.

 

Casi particolari

c Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00

I soggetti che nel 2013 hanno applicato tale regime devono effettuare il versamento dell’Iva annuale dovuta per il 2013 entro il 17.3.14. Ad essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

 

c Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell’iva annuale 2013 in data 17.3.14. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2013 si sia manifestata l’uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell’Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31.12.12.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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