Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021;
  • i relativi versamenti;
  • le eventuali compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per “ravvedere” il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

 

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall’articolo 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l’importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 depositata il 14 luglio 2022, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, sia dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l’ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

 

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

 

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% – 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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