La circolare n. 44/E del 26 novembre emanata dall’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni sul regime «IVA per cassa» entrato in vigore il 1° dicembre 2012.
Questi i più importanti chiarimenti contenuti nel documento:
1) In caso di inizio dell’attività in corso d’anno, va acquisito il volume d’affari presunto senza che lo stesso sia ragguagliato all’anno. Tuttavia nel limite dei 2 milioni di euro vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d’affari;
2) Nelle ipotesi di fatturazione differita con emissione di documento di trasporto, ai  ni del differimento o del termine di un anno, rileva il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione;
3) In caso di revoca di una procedura concorsuale, l’IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale);
4) In pendenza del termine annuale se viene emessa nota di variazione in aumento anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione. Le variazioni in diminuzione che  intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano  direttamente quest’ultima, mentre quelle che intervengono dopo, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile;
5) Il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa e non al momento del pagamento o al decorso dell’anno;
6) Nel caso di adozione del regime IVA per cassa la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto (ad esempio in caso di acquisto effettuato a gennaio 2013, con  pagamento a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2015, mentre in caso di acquisto effettuato a gennaio 2013 con corrispettivo entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2016);
7) Gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa non sono considerati privati e possono rientrare nel regime dell’IVA per cassa anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale;
8) L’IVA per cassa non è consentita per le seguenti operazioni attive:
a) cessioni o prestazioni nei confronti di privati;
b) realizzate in regime “monofase”, dell’agricoltura e attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo, dell’agriturismo ecc. (a meno che non venga separata l’attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972);
c) le cessioni dei prodotti farmaceutici, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati ecc., le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ed equiparati (per tutte queste operazioni previste dall’articolo 6, quinto comma, DPR n. 633 del 1972 l’esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al contrario, qualora il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell’esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l’annotazione
“IVA ad esigibilità immediata”);
d) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile;
e) cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972;
9) L’IVA per cassa non è consentita per le seguenti operazioni passive:
a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’IVA con il metodo dell’inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi IVA;
10) Resta fermo l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del DPR 633/1972, di procedere alla sua registrazione, mentre l’imponibile indicato nelle fatture emesse rileva anche ai  ni della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione;
11) Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica limitatamente al corrispettivo incassato. Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al veri carsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (per esempio, assegni bancari, RI.BA, RID, boni co bancario);
12) L’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modi cato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e  no a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA. Al riguardo si rappresenta che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la de nizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.

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