Sul sito dell’Agenzia entrate-Riscossione, nella sezione rateizzazione, sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione degli importi iscritti a ruolo:

  • R1 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
  • R2 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
  • R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
  • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
  • R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

 

Æ La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro. Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’indice di liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

 

L’istanza di rateizzazione può essere presentata, alternativamente:

  • direttamente online, tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
  • tramite pec, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
  • agli sportelli dell’Agenzia entrate-Riscossione.

Una volta ottenuto il provvedimento che definisce il piano rateale dei pagamenti, la decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Se si decade dal beneficio della rateizzazione, il debitore è considerato in mora a partire dall’ultima rata pagata e, pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora.

 

La delega a un intermediario

Ciascun contribuente può delegare un intermediario abilitato all’accesso e alla gestione della propria posizione debitoria con l’Agenzia entrate Riscossione per un periodo di 2 anni.

La delega si conferisce compilando il modello DP1 disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DP1.pdf.

 

 

L’intermediario potrà visualizzare on-line la situazione debitoria e utilizzare i seguenti servizi dispositivi:

·       pagare cartelle e avvisi di pagamento;

·       ottenere la rateizzazione per importi fino a euro 120.000;

·       trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;

·       chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni, e procedure di riscossione.

La documentazione necessaria per la rateizzazione dei debiti di importo superiore a 120.000 euro

Le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici e le ditte individuali in contabilità ordinaria, in caso di richiesta di dilazione per importi complessivi superiori a 120.000 euro, devono ricadere in una momentanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria per avere accesso alla dilazione, dimostrabile mediante un valore dell’indice di liquidità inferiore a 1.

In presenza di un valore dell’indice di liquidità pari o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà e non è fruibile la rateizzazione del debito.

Se l’Indice di liquidità ha un valore che consente la concessione di un piano di rateazione, il numero delle rate mensili concedibili viene determinato secondo il valore dell’Indice Alfa.

Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, invece, le richieste di rateizzazione per importi complessivi superiori a 120.000 euro necessitano la presentazione dell’Isee.

 

Se la società si trova in stato di liquidazione, è inoltre necessario produrre una relazione sottoscritta da un professionista nella quale attestare i motivi che determinano l’impossibilità di fare fronte al pagamento e la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali. In ogni caso, se la società è in liquidazione, il numero massimo delle rate mensili concedibili è pari a 24.

 

In presenza dei presupposti di legge, potranno essere inoltre concessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • una proroga della dilazione già accordata, in caso di peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria;
  • una rateazione straordinaria, accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di rateazione ordinario.

 

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta exzona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

 

In caso di decadenza per inadempienza:

·         per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;

·         per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

 

 

La compensazione dei crediti vantati verso le P.A. con i debiti iscritti a ruolo

Il nuovo articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 ha reintrodotto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati da imprese e professionisti nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Nel precedente testo dell’articolo 28-quater era previsto che potessero provvedere alla compensazione solo i crediti commerciali delle imprese: ora la misura è aperta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Per procedere a formalizzare la compensazione è, prioritariamente, indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui sono stati effettuati i lavori o eseguite le prestazioni professionali, certifichi il credito.

Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Mef – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – all’indirizzo:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

 

Æ Dal 1° gennaio 2023 è possibile compensare i debiti affidati all’Agenzia entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021.

 

La tipologia dei carichi per i quali è possibile effettuare la compensazione con crediti vantati verso la P.A. è indicata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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