Con il provvedimento direttoriale prot. n. 13095/2021 del 15 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale IVA2021 relativo all’anno 2020 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2021, presenta anche quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Le principali novità in sintesi

  • Viene introdotto un nuovo rigo VA16 finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19;

  • Viene modificata la modalità di compilazione del quadro VQ al fine di limitare lo stesso al solo “ripristino” del credito IVA connesso ad omessi versamenti periodici relativi agli anni 2018 e 2019;

  • Viene introdotto un nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi all’anno 2020 in presenza di un risultato a credito.

Versamenti sospesi causa Covid-19: il nuovo rigo VA16

Come evidenziato nello schema precedente, nel quadro VA del modello di dichiarazione IVA2021 viene inserito un nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dei soggetti che, avendone titolo in base alle disposizioni normative emanate nel corso del 2020, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo 2019).

In particolare, va indicato:

  • nel campo 1 lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile dalla tabella di seguito riportata;

  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.

I casi di sospensione dei versamenti

codici

2

Soggetti aventi residenza, sede legale/operativa nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020.

4

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma.

5

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato indicati all’articolo 61, comma 2, lettera b), D.L. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, etc.).

6

Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (articolo 62, comma 2, D.L. 18/2020)

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (articolo 62, comma 3, D.L. 18/2020).

7

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).

8

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (articolo 18, commi 1, 3 e 6, D.L. 23/2020).

9

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, commi 1, 3, 5 e 6, D.L. 23/2020).

12

Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di novembre 2020 (articolo 13-ter, D.L. 137/2020).

13

Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti Iva in scadenza nel mese di dicembre 2020 (articolo 13-quater, D.L. 137/2020).

Omessi versamenti Iva periodici: le modifiche ai quadri VL e VQ

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro VQ, tale quadro (introdotto nel modello dichiarativo dello scorso anno) è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei” ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

In concreto, quindi, la compilazione del quadro VQ presente nel modello di dichiarazione IVA2021 relativo al 2020, permette di far emergere il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei” relativi agli 2018 e 2019.

Per quanto riguarda, invece, il recupero di versamenti periodici relativi all’anno 2020 non eseguiti nei termini tramite ravvedimento operoso (casistica riconducibile ai versamenti “spontanei”), l’informazione dovrà altresì emergere dai dati indicati nel quadro VL del modello dichiarativo.

La novità del quadro VQ

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il nuovo campo 7 denominato “Versamenti sospesi per eventi eccezionali” (non collegati alle sospensioni dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19) nel quale indicare l’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per “eventi eccezionali” tra il giorno successivo alla presentazione del modello di dichiarazione IVA2020 relativo all’anno 2019 e la data di presentazione dell’attuale modello dichiarativo IVA2021 per l’anno 2020.

Ai soli fini di “monitoraggio” viene inserito nel quadro VL del modello dichiarativo IVA2021 un nuovo rigo VL41 nel quale indicare, con riferimento al 2020, le seguenti informazioni:

  • nel campo 1, la differenza (positiva) tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;

  • nel campo 2, la differenza (positiva) tra il credito “potenziale” che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell’Iva periodica entro la data di presentazione del modello di dichiarazione IVA2021 e il credito “effettivo” di rigo VL33. Detto rigo, precisano le istruzioni, va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

Le altre novità del modello IVA2021

In aggiunte alle modifiche in precedenza descritte evidenziamo in forma di rappresentazione schematica le altre novità ricavabili dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA2021 per l’anno 2020.

Quadri VE-VF

  • vanno ricomprese nel rigo VE33 le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi esenti ai sensi dell’art.124 DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”) (ad esempio, cessioni di mascherine e altri dispositivi di protezione individuali) mentre i relativi acquisti vanno indicati nel rigo VF16 campo 2.

  • viene inserita nella sezione 3 del quadro VF, al rigo VF30, una nuova casella 10 riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime forfetario previsto per l’attività di oleoturismo di cui alla L.160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020).

  • viene introdotto nel rigo VF34 un nuovo campo 9 dedicato alle operazioni esenti collegate all’emergenza epidemiologica da Covid19 che non debbono influenzare il calcolo del pro rata generale di detrazione

Quadro DI

  • a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d’intento a opera dell’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”) viene soppresso il quadro VI relativo all’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Quadro VO

  • viene inserito un nuovo rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici (cosiddetti servizi “TTE”) di cui al nuovo art.7-octies DPR 633/72 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall’Italia (disposizione in vigore dal 10 giugno 2020). Tale casella va barrata – in presenza nell’anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a 10.000 euro – per comunicare l’opzione dal 2020 per l’applicazione dell’Iva nello Stato UE del committente;

  • viene inserita nel rigo VO26 una casella che permette di comunicare – già per l’anno 2020 – la revoca dell’opzione per il metodo registrato=incassato di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (contribuenti in contabilità semplificata per cassa);

  • viene inserito un nuovo rigo VO36 riservato ai soggetti esercenti l’attività oleoturistica per comunicare l’opzione – già dall’anno 2020 – per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Nuova ipotesi di esonero da visto per compensazioni/rimborsi in caso di buona pagella Isa

Come per lo scorso modello dichiarativo, per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020, con cui l’Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019 cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019.

Viene pertanto confermata anche nel modello di dichiarazione annuale IVA2021, nel riquadro “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, la casella denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l’esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato ”Esonero garanzia” del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.

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