La Riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero (L. n.92/12), ha disposto – a partire dal 2014 – un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla L. n.335/95, nonché a quelle delle Gestioni Inps artigiani e commercianti.
Gestioni Inps artigiani e commercianti
Con riferimento a tali gestioni nessuna modifica ulteriore si riscontra rispetto a quelle già stabilite dalla citata Riforma Fornero.
Essa infatti ha previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018.
Di conseguenza, per l’anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20% (quest’ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).
Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”).
Gestione separata Inps
Qui l’incremento stabilito dalla riforma Fornero ha riguardato:
- sia i soggetti non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria nè pensionati;
- che coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.
- 1. Soggetti non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati
Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata Inps la Legge Stabilità 2014 esenta dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva.
A seguito di tale intervento, l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:
- soggetti non titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.
A detta aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell’indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.
- 2. Soggetti iscritti ad altra gestione obbligatoria o pensionati
Per effetto della modifica apportata dalla Legge Stabilità 2014 le aliquote risulteranno pari al:
- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).
Tabella riepilogativa (anni 2013 e 2014 a confronto)
Soggetti interessati |
Aliquote 2013 |
Aliquote 2014 |
Artigiani |
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Commercianti |
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Parasubordinati
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27,72% entro il massimale di € 99.034 |
27,72% entro il massimale di € 100.222 |
Parasubordinati
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27,72% entro il massimale di € 99.034 |
28,72% entro il massimale di € 100.222 |
Parasubordinati
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20,00 % entro il massimale di € 99.034 |
22,00% entro il massimale di € 100.222 |
Associati in partecipazione |
27,72% entro il massimale di € 99.034 |
28,72% entro il massimale di € 100.222 |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.