Con il provvedimento direttoriale n. 250739 del 1° luglio 2020 sono definite le modalità con cui comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate:

  1. l’opzione per la cessione del credito di imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020;
  2. l’opzione per la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020.

I locatari che hanno maturato i crediti di imposta menzionati possono optare per la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ad oggi, è consentita la presentazione telematica del modello esclusivamente da parte dei cedenti mentre un successivo provvedimento definirà le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche per il tramite degli intermediari abilitati.

 

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione dell’avvenuta cessione del credito può essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e deve essere redatta secondo il modello allegato al provvedimento n. 250739 che richiede l’indicazione:

  • del codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito;
  • della tipologia del credito di imposta e per la tipologia di cui alla lettera b) del tipo di contratto a cui si riferisce;
  • dell’ammontare del credito di imposta maturato e per la tipologia di cui alla lettera b) dei mesi a cui si riferisce;
  • dell’importo del credito di imposta ceduto;
  • degli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito di imposta;
  • del codice fiscale del cessionario, specificando l’importo del credito ceduto nel caso in cui ci siano più cessionari;
  • della data in cui è avvenuta la cessione del credito.

La sezione informativa dell’Agenzia delle entrate è disponibile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-1-luglio-2020.

 

Le modalità di utilizzo dei crediti di imposta

I cessionari devono utilizzare i crediti di imposta acquistati con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e cioè possono essere utilizzati nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il modello F24 che contiene l’utilizzo del credito dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici, pena il rifiuto dell’operazione di versamento: qualora l’importo del credito esposto sia superiore all’ammontare disponibile, il modello F24 sarà scartato.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34, L. 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Una futura risoluzione dell’Agenzia delle entrate istituirà appositi codici tributo per l’utilizzo dei crediti di imposta da parte dei cessionari.

In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti di imposta ad altri soggetti.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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