Con decreto ministeriale del 6 novembre scorso sono state chiarite le condizioni per poter ripartire i pagamenti di debiti con Equitalia su un periodo di 120 mesi, come disposto normativamente la scorsa estate.
Equitalia non ha ancora emanato specifiche direttive; ciò nonostante, possiamo comunque segnalare le previsioni attualmente note.
Quando si riceve una cartella: i piani di pagamento rateali
La stratificazione normativa che si è venuta a creare nel corso degli ultimi anni, ha determinato la coesistenza di differenti piani di rateazione che possono essere richiesti dal debitore.
Ad oggi appare chiaro che, ove il contribuente riceva una cartella esattoriale e non riesca a pagarla integralmente alla scadenza di legge, lo stesso può chiedere una delle due seguenti forme di rateazione:
DENOMINAZIONE |
DURATA |
CONDIZIONE |
ORDINARIA |
Durata massima 72 rate mensili |
Temporanea situazione di difficoltà ad adempiere (cioè a pagare il debito intero alle scadenze prescritte). Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013), mentre per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. |
STRAORDINARIA |
Durata massima 120 rate mensili |
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità |
Per la richiesta dei piani di rateazione straordinari, sono necessari i seguenti requisiti:
1) l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, comunque necessario per accedere al pagamento frazionato;
2) l’attestazione, a cura del debitore, della comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla sua responsabilità e legata alla congiuntura economica; si ricorre ad una istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione;
3) l’impossibilità di provvedere secondo un piano ordinario;
4) la prova di solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) sussistono quando l’importo della rata si attesta sui valori rappresentati in tabella:
TIPOLOGIA DI DEBITORE |
IMPORTO DELLA RATA |
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Si accede alla rateazione straordinaria se l’importo della rata è > al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.
Il dato si desume dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che va allegato all’istanza |
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Condizione 1 |
Rata superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile. |
Condizione 2 |
l’indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1, ove indice di liquidità è:
[( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] |
Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo specifiche tabelle allegate alla presente informativa.
Equitalia, in linea generale, precisa che:
- l’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro;
- i piani di rateazione sono alternativi, per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria si può chiedere una rateazione ordinaria;
- i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).
Quando non si riesce a rispettare un piano di rateazione già ottenuto
Lo stato di forte crisi di liquidità potrebbe determinare che, dopo avere ottenuto da Equitalia un piano di rateazione (ordinario o straordinario), il contribuente non riesca più a farvi fronte.
In tali ipotesi, per evitare la decadenza (che si produce con il mancato pagamento di 8 rate del piano originario, anche non consecutive), è possibile richiedere una delle seguenti proroghe:
RATEAZIONE IN CORSO |
TIPO DI PROROGA |
CONDIZIONI |
Ordinaria |
Ordinaria, con durata massima di 72 mesi |
Comprovato peggioramento della temporanea situazione di obietti va difficoltà |
Straordinaria, con durata massima di 120 mesi |
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità | |
Straordinaria |
Ordinaria, con durata massima di 72 mesi |
Comprovato peggioramento della temporanea situazione di obietti va difficoltà |
Straordinaria, con durata massima di 120 mesi |
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità |
Passaggio dalla rateazione ordinaria alla straordinaria
I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di legge, essere aumentati fino a 120 rate.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.