La decisione da parte delle società di capitali di deliberare la distribuzione di riserve entro il prossimo 31 dicembre 2023 deve tener conto di due variabili di natura fiscale: il recupero della super Ace fruita nel periodo d’imposta 2021 e l’impatto sul calcolo dell’Ace nel periodo d’imposta 2023.

 

Il recupero della super Ace

Per il periodo d’imposta 2021, le imprese hanno potuto beneficiare della c.d. “super Ace” in relazione agli incrementi patrimoniali realizzati nel predetto periodo d’imposta rispetto al patrimonio netto esistente alla fine del 2020. Per tali incrementi (al netto di eventuali decrementi) si applicava il rendimento nozionale del 15%, con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili. A differenza dell’Ace ordinaria, era previsto che il beneficio della super Ace, in alternativa alla deduzione dal reddito, potesse essere fruito sotto forma di credito d’imposta, previa comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, allo scopo di rendere “permanente” l’incremento patrimoniale realizzato nel 2021 che ha beneficiato della super Ace, il Legislatore ha introdotto un meccanismo di recupero qualora nei periodi d’imposta 2022 e 2023 si verifichino dei decrementi patrimoniali riferiti a distribuzioni di riserve. In tal caso, infatti, deve essere restituito (in tutto o in parte) il beneficio fruito nel periodo d’imposta 2021. Si deve sottolineare che i decrementi patrimoniali verificatesi nel 2022 e nel 2023 devono essere assunti al netto degli incrementi patrimoniali avvenuti nei medesimi periodi.

 

L’Ace per il 2023

L’articolo 5 dello schema di decreto attuativo delle disposizioni in materia di Riforma fiscale (di cui alla L. 111/2023) prevede l’abrogazione dell’Ace a partire dal periodo d’imposta 2024. Non saranno pertanto più rilevanti gli incrementi patrimoniali che si formeranno a partire dal periodo d’imposta 2024.

Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023, l’Ace si applicherà nel modello Redditi 2024 in misura pari all’1,3% degli incrementi patrimoniali realizzati nei periodi d’imposta dal 2011 al 2023, al netto dei decrementi realizzatesi negli stessi periodi. Per gli incrementi patrimoniali, si ricorda che mentre l’utile rileva per l’intero importo accantonato (quello dell’esercizio 2022 accantonamento nel 2023 per le società di capitali e l’utile 2023 per le società di persone), i versamenti dei soci eseguiti nel corso del 2023 devono essere ragguagliati a giorni che intercorrono tra la data del versamento e la chiusura del periodo d’imposta. Ciò significa che eventuali versamenti operati dai soci in quest’ultimo periodo del 2023 avranno un impatto poco incisivo nella misura dell’agevolazione. Assumono rilevanza quali incrementi anche le rinunce dei soci formalizzate nel corso del 2023 di precedenti finanziamenti (documentate possibilmente a mezzo pec), tenendo anche che anche per tali rinunce deve essere eseguito il ragguaglio dei giorni restanti tra la data della rinuncia e la chiusura del periodo d’imposta

Al contrario, eventuali riduzioni di patrimonio netto derivanti da distribuzioni di riserve o di capitale sociale ai soci avvenute nel corso del 2023 riducono per l’intero importo l’agevolazione a prescindere dalla data in cui è avvenuta la distribuzione. È bene osservare che l’articolo 5 dello schema di Decreto prevede che eventuali eccedenze Ace non utilizzate e residue al termine del periodo d’imposta 2023, e che non siano state convertite in credito Irap, non verranno perse e potranno essere portate a riduzione dell’imponibile degli anni successivi senza limiti di tempo e fino al loro completo assorbimento.

 

Aspetti operativi

Il recupero della super Ace e l’abrogazione dell’Ace a partire dal 2024 dovrebbero costituire dei deterrenti per eventuali delibere di distribuzione di riserve da adottare entro la fine del 2023, per le quali è opportuno valutare il rinvio all’esercizio successivo, a partire dal quale non sarà più applicabile né l’agevolazione né il recupero della super Ace 2021, con conseguente irrilevanza dei decrementi patrimoniali.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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