Per effetto di quanto previsto nella legge di conversione del D.L. 148/2017 tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda ai sensi del D.L. 193/2016 entro lo scorso 21 aprile 2017 potranno accedere alla sanatoria dei carichi affidati dal 2000 al 2016 all’Agente della riscossione alle medesime condizioni della disciplina originaria (stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) presentando l’istanza entro il 15 maggio 2018.

È stato allineato alla data del 15 maggio 2018 anche il termine per ripresentare la domanda (nella versione originaria del D.L. 148/2017 era fissato al 31 dicembre 2017) per coloro che si sono visti rigettare le istanze di definizione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Sono state, infine, posticipate le rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e confermata la facoltà di aderire alla rottamazione (già prevista nella versione originaria del D.L. n.148/2017) per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Casistiche Rottamazione di sanzioni e interessi di mora Rate Note
Carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 per i quali non è stata presentata istanza di rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l’istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro fine anno Il numero massimo di rate è pari a 3, con scadenze di pagamento fissate al 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019 In presenza di piani di rateazione, è consigliabile anticipare la presentazione dell’istanza poiché da questo momento sono sospese le rate sino alla prima rata della rottamazione
Carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 per i quali è stata rigettata l’istanza per non avere pagato le rate scadute al 31 dicembre 2016 È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l’istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare è già pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione Dopo avere presentato l’istanza, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 che andrà pagato entro il 31 luglio 2018. Solo dopo avere effettuato questo pagamento sarà possibile rottamare il ruolo (al massimo in 3 rate, 31/10/2018-30/11/2018-28/02/2019) Nella versione non convertita del D.L. 148/2017 il termine per ripresentare l’istanza era fissato al 31 dicembre 2017, ora prorogato al 15 maggio 2018
Scadenze di versamento delle rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 Il termine per il versamento delle prime 3 rate del piano di rateazione derivante dalla rottamazione è fissato al 7 dicembre 2017 La quarta rata è fissata al 31 luglio 2018 (prorogata rispetto al 30 aprile 2018) e la quinta rata è fissata al 30 settembre 2018 Nella versione non convertita del D.L. 148/2017 il termine per pagare le prime 3 rate era fissato al 30 novembre 2017, ora prorogato al 7 dicembre 2017. È possibile utilizzare i bollettini precompilati già inviati
Rottamazione dei carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 E’ possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l’istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare è già pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione Dopo avere presentato la domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione liquiderà l’istanza di definizione agevolata. Il numero massimo di rate è pari a 5, con scadenze di pagamento fissate al 31 luglio 2018, 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019 Per aderire alla rottamazione dei carichi 2017 non rilevano eventuali morosità esistenti su piani di dilazione in essere. In fase di conversione del D.L. 148/2017 non è stato ampliato il termine del 30 settembre 2017

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button