agevolazioni-assunzioni-default-136479-0 Le imprese che vogliono accedere al finanziamento e al contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi devono preventivamente avere programmato le modalità di esecuzione dell’investimento che intendono farsi finanziare. La compilazione del modello di richiesta del beneficio (già possibile dallo scorso 31 marzo 2014) necessita la preventiva suddivisione delle tipologie di beni strumentali nuovi di fabbrica che l’impresa beneficiaria vuole acquisire, al fine di individuare l’ammontare complessivo dell’investimento, al netto dell’Iva che sarà addebitata in fattura da parte dei fornitori (che non è finanziabile):

  • macchinari e impianti;
  • attrezzature e altri beni strumentali di impresa;
  • hardware e software di base;
  • tecnologie digitali.

 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

Rientrano nell’agevolazione le imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.

 

Tipologia

Parametri di riferimento

Dipendenti

Fatturato ovvero totale bilancio annuo

Micro impresa < 10 ≤ 2 milioni di euro
Piccola impresa < 50 ≤ 10 milioni di euro
Media impresa < 250 ≤ 50 milioni di euro di fatturato, ovvero≤ 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo

 

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei dati relativi al fatturato o al totale di bilancio, l’attenzione deve soffermarsi sul concetto di imprese associate e di imprese collegate in quanto in questi casi, si dovrà avere riguardo ai dati aggregati. La verifica di eventuali rapporti di associazione e/o collegamento deve essere eseguita con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, prendendo a riferimento sia le visure camerali che il libro soci. Al verificarsi di una delle due fattispecie, bisognerà, infatti, prestare particolare attenzione in sede di quantificazione del fatturato e/o del totale di bilancio.

 

Sono imprese collegate:1. l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2. l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3. l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

4. le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui non sia riscontrabile uno dei parametri sopra esposti ma un’impresa detenga, da sola o insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa, si è in presenza di imprese associate.

 

Ai sensi dell’art.3 D.M. 27.11.13, le imprese, al momento di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

  • avere una sede operativa in Italia;
  • essere iscritte al Registro delle imprese o a quello della pesca;
  • avere il pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e
  • non trovarsi in situazioni tali da essere ricomprese tra le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento n.800/2008/CE noto con l’acronimo di GBER.

A prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti testé individuati, sono per legge comunque esclusi dall’agevolazione le imprese operanti nei settori carbonifero, delle attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K dei codici Ateco, quelle dedite alla fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari e quelle che svolgono attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione ex art.1, co.2 GBER.

 

La tipologia di investimento agevolabile

L’investimento agevolabile deve essere pari ad un importo complessivo minimo pari a € 20.000 con una soglia massima pari a € 2.000.000. L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di mutuo bancario ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.

La norma istitutiva della nuova Sabatini prevede la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche tramite contratti di leasing, che abbiano a oggetto macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. Come precisato nel decreto MiSE, gli investimenti, a parte quelli effettuati tramite leasing, devono essere capitalizzati e restare iscritti nell’attivo per almeno un triennio.

Tali beni, come precisato nelle faq, devono essere nuovi con la conseguenza che non sono agevolabili, ad esempio, i beni portati in fiera “a uso mostra”, o quelli consegnati “in prova” o in “conto visione”.

Con il decreto attuativo emanato dal MiSE è stato delimitato l’ambito applicativo precisando come siano ammissibili i beni contabilizzati nell’attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali e

B.II.4 – altri beni.

 

Acquisto di beni strumentali

L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a € 500, al netto dell’Iva.
 

Stipula di contratto di leasing

 

 


Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

La bozza di principio contabile n.16 stabilisce che nella voce impianti e macchinari rientrano:

a)           gli impianti generici che sono quelli non legati alla tipica attività della società, quali i servizi di riscaldamento e condizionamento e le relative opere murarie. Al contrario, l’investimento consistente nell’impianto elettrico e/o in quello idraulico non è agevolabile in quanto non ha un’autonomia funzionale e quindi è separabile dal bene su cui è realizzato;

b)           impianti specifici che, al contrario, sono legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;

c)            gli altri impianti;

d)           i macchinari automatici e non automatici.

La circolare n.4567 del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che l’impresa ha la facoltà di variare l’oggetto degli investimenti senza alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti a erogare l’agevolazione: la variazione degli investimenti successiva alla presentazione della Pec iniziale non deve essere comunicata ma non può in ogni caso comportare un incremento del finanziamento da erogare. Non può essere variata, invece, la modalità di accesso al finanziamento: la scelta tra il sistema di acquisizione dei beni in proprietà o in locazione finanziaria è definitiva all’atto di invio della Pec alla banca/intermediario finanziario.

 

Le modalità di funzionamento dell’agevolazione per l’acquisto dei beni strumentali nuovi

Nella compilazione della domanda di finanziamento va dichiarato se l’impresa ha beneficiato di agevolazioni sui beni oggetto di futuro investimento in regime de minimis o di altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici. La fruizione del finanziamento è vincolata al fatto che i beni strumentali non siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento. L’investimento proposto deve ricadere in una delle seguenti tipologie:

  • realizzazione di una nuova unità produttiva;
  • ampliamento di una unità produttiva esistente;
  • diversificazione della produzione di una unità produttiva esistente;
  • cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
  • acquisizione da parte di un investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva chiusa o a rischio di chiusura (in questo caso, possono rientrare nelle spese ammissibili solamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione dell’unità produttiva).

L’allegato costituito dalle informazioni antimafia va presentato solamente nel caso in cui il contributo sugli interessi sia superiore a € 150.000, cioè nel caso in cui l’importo dell’investimento superi la soglia di € 1.900.000. Il contributo concedibile, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese, è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. La sottoscrizione della domanda può avvenire sia da parte del legale rappresentante dell’impresa proponente sia da parte di un suo procuratore speciale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario, adotterà il provvedimento di concessione delle agevolazioni, e lo trasmetterà all’impresa e alla banca o all’intermediario finanziario. La convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti Spa è stata stipulata il 14 febbraio 2014. L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti è disponibile al link

http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini/Banche-aderenti/Banche_aderenti_Plafond_Beni_strumentali_Nuova_Sabatini.pdf

Le imprese hanno diritto alle agevolazioni nel limite della disponibilità finanziaria complessiva di 2,5 miliardi di euro: all’atto dell’esaurimento delle risorse disponibili e della consequenziale chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Cassa depositi e prestiti un apposito avviso. La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre l’importo richiesto a ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria. L’impresa può chiedere all’atto di invio della Pec alla banca o all’intermediario finanziario che venga valutata la possibilità di attivare la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione al finanziamento richiesto.

 

Gli adempimenti successivi alla delibera del finanziamento

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

L’erogazione del contributo in conto interessi, invece, avverrà in quote annuali ed è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi. È opportuno specificare che il contributo in conto interessi potrà non coprire per intero il costo della provvista erogata dalla banca/intermediario finanziario, che delibereranno il finanziamento anche sulla base del merito creditizio dell’impresa beneficiaria. Il contributo concedibile sarà in ogni caso pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo. È disponibile un foglio di calcolo sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico che consente di determinare l’importo del contributo in conto interessi una volta determinato l’ammontare del finanziamento.

L’impresa dovrà obbligatoriamente dichiarare l’avvenuta ultimazione dell’investimento entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dello stesso, sottoscrivendo l’apposito modulo mediante la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e del Presidente del Collegio sindacale (o in mancanza di quest’ultimo, di un Revisore legale iscritto al relativo registro). Tale dichiarazione, nella sostanza una certificazione firmata digitalmente dal Presidente del Collegio sindacale e dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, conterrà gli estremi identificativi delle fatture dei fornitori ovvero gli estremi del verbale di consegna del bene strumentale per i beni acquisiti in leasing.

Una volta ottenuto il finanziamento, concluso l’investimento e saldati i fornitori dei beni strumentali nuovi di fabbrica oggetto dell’agevolazione, è necessario richiedere l’erogazione della prima quota del contributo in conto interessi, la cui domanda andrà effettuata con le stesse modalità previste per la dichiarazione di ultimazione dell’investimento (firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e del presidente del Collegio sindacale, ovvero in mancanza di un Revisore legale). Nel modulo di richiesta di erogazione della prima quota del contributo l’impresa dovrà allegare:

  •  la dichiarazione liberatoria dei fornitori attestante il requisito di nuovo di fabbrica dei beni strumentali, nel caso di accesso al finanziamento bancario;
  •  la dichiarazione della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, con allegate le dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti il requisito di nuovo di fabbrica, nel caso di accesso al finanziamento mediante stipula di un contratto di locazione finanziaria.

Le richieste di erogazione dell’ultima quota di contributo dovranno essere corredate da un’attestazione della banca/intermediario finanziario con cui l’impresa ha stipulato il finanziamento relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso.

 

Gli adempimenti successivi al sostenimento dell’investimento

Sull’originale di ogni fattura ricevuta riguardante l’investimento eseguito, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art.2, co.5 D.L. n.69/13”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento ricevuto, il Ministero dello sviluppo economico rideterminerà l’agevolazione calcolata all’atto di presentazione della domanda.

Le imprese tenute per legge al deposito del bilancio presso la CCIAA competente per territorio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, mentre le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio dovranno dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa da tenere agli atti.

L’impresa beneficiaria dovrà trasmettere tempestivamente al Ministero apposita comunicazione qualora ricorra una delle condizioni che porti alla revoca dell’agevolazione:

  • l’alienazione, la cessione o la distrazione dall’uso produttivo dei beni oggetto dell’investimento entro il termine del terzo anno successivo alla data di completamento dell’investimento;
  • la dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiaria entro il termine del terzo anno successivo alla data di completamento dell’investimento;
  • la fruizione di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni strumentali oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;
  • la risoluzione o la decadenza del contratto di finanziamento, fatti salvi il rimborso anticipato del mutuo bancario ovvero il riscatto anticipato del leasing finanziario, che sono consentiti.

L’agevolazione può essere anche revocata d’ufficio dal Ministero qualora venga accertata una delle condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Le scritture da gestire nella contabilità aziendale

L’agevolazione nuova Sabatini presenta criticità contabili legate alla contabilizzazione del contributo in conto interessi, che costituisce un contributo in conto esercizio finalizzato alla riduzione di costi di natura finanziaria, da iscrivere in diminuzione nella voce C17 del Conto economico (Principio contabile n.12) a storno degli interessi passivi pagati sul mutuo. Il contributo in conto interessi, pertanto, andrà riscontato nel corso degli anni di durata del finanziamento di modo che in ciascun esercizio la quota di competenza sia sempre la stessa: è opportuno segnalare che, pertanto, non bisorrà fare riferimento alle quote di erogazione del contributo, che saranno accreditate in tempistiche diverse, ma all’importo complessivo del medesimo come già definito all’atto di accettazione della domanda.

Nel caso di stipula del contratto di leasing, invece, il rimborso dell’importo finanziato avverrà mediante la corresponsione dei canoni di leasing nel corso della durata del contratto. Essendo i canoni di leasing comprensivi della quota interessi imputati nella voce B8 del conto economico, il contributo in conto interessi dovrà essere contabilizzato nella voce C16 del Conto economico.

 

Esempio  

La Delta Srl invia la Pec per aderire alla nuova Sabatini in data 10 aprile 2014, inserendo nella domanda la richiesta di finanziamento per l’acquisto di un impianto del costo di € 50.000 + Iva. Il 30 aprile 2014 riceve la consegna del bene dal proprio fornitore, la fattura relativa e contabilizza l’impianto nell’attivo dello stato patrimoniale. Il 15 giugno 2014 comunica l’ultimazione dell’investimento. La banca a cui è stata inviata la Pec iniziale eroga il finanziamento agevolato il 30 giugno 2014 e l’impresa è già a conoscenza dell’ammontare complessivo del contributo in conto interessi complessivo pari a € 3.858,68.

Il primo passo nelle registrazioni è costituito dall’apertura del debito verso il fornitore per l’acquisto dell’impianto:

 

30/04/14 Impianti specifici (SP)Iva a credito (SP)

a

Debito vs Fornitore (SP)

50.000,00

11.000,00

61.000,00

 

Al momento dell’accensione del mutuo bancario l’impresa rileverà l’accredito del finanziamento (durata 5 anni) e il debito verso l’istituto di credito per il capitale finanziato:

 

30/06/14 Banca c/c (SP)

a

Debito per Mutuo bancario (SP)

50.000,00

50.000,00

 

All’atto di erogazione del finanziamento, si determina l’ammontare complessivo del contributo che è pari a € 3.858,68. Deve essere registrata l’insorgenza del credito e poi ai vari incassi parziali delle tranche del contributo andrà chiuso proporzionalmente il credito per contributi:

 

30/06/14 Credito per contributi (SP)

a

Contributi in conto interessi (CE)

3.848,68

3.848,68

 

Con l’avvenuto accredito del finanziamento, la Delta srl bonificherà al fornitore dell’impianto l’ammontare dovuto pari a € 61.000, dovendo provvedere in proprio al pagamento dell’Iva che non è oggetto di finanziamento:

 

15/07/14 Debito vs Fornitore (SP)

a

Banca c/c (SP)

61.000,00

61.000,00

 

Il mutuo bancario prevede il rimborso con rate 10 rate semestrali, pertanto in data 31 dicembre 2014 avviene il pagamento della prima rata:

 

31/12/14 Debito per mutuo bancario (SP)Interessi passivi su mutuo (CE)

a

Banca c/c (SP)

5.000,00

900,00

5.900,00

 

Al 31 dicembre 2014 va registrato anche il risconto passivo per evidenziare la competenza di 184 giorni del periodo di imposta 2014 del contributo in conto interessi, pari a € 388,03. Il contributo in conto interessi va spalmato sulla durata complessiva del finanziamento di 5 anni:

 

31/12/14 Contributo in conto interessi (CE)

a

Risconti passivi (SP)

3.460,65

3.460,65

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button