Con l’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019) il Legislatore ha previsto che i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line.

Soggetti obbligati il soggetto passivo chiamato a tale nuovo adempimento non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni
Oggetto della comunicazione oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:le cessioni di beni all’interno dell’Unione Europea;le cessioni di beni importati da Paesi extra UE
Prima scadenza la prima scadenza fissata per l’invio della comunicazione è il 31 ottobre 2019. la comunicazione potrà avvenire tramite degli intermediari abilitati o attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate

Con il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha stabilito le regole operative utili all’individuazione delle informazioni da comunicare, nonché la modalità di effettuazione di tali comunicazioni.

In ordine ai presupposti soggettivi e oggettivi, fissati dal comma 1, articolo 13, D.L. 34/2019, il citato provvedimento, stabilisce che:

  • per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s’intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
  • non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni, la catalogazione o la pubblicità di beni, il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Dal punto di vista temporale, stabilisce il provvedimento, la prima comunicazione, la cui scadenza è fissata per il giorno 31 ottobre 2019, riguarda:

  • le vendite a distanza di qualsiasi bene, concluse attraverso le piattaforme on line, nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
  • le vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme on line, di prodotti elettronici, quali i telefoni cellulari, le console da gioco, i tablet pc e laptop, effettuate nell’intervallo temporale compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.

La scadenza a regime

Secondo quanto indicato al par.3.4. del provvedimento la comunicazione a regime avrà cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

Sempre l’articolo 13, D.L. 34/2019 prevede un ulteriore adempimento per i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all’Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:

  • denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • numero totale delle unità vendute in Italia;
  • scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Da sottolineare, inoltre, le conseguenze che si verificano nel caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati: l’insorgenza della qualifica di debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Si tenga presente, tuttavia, che:

  • in caso di mancata trasmissione, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano che essa è stata assolta dal fornitore;
  • in caso di trasmissione incompleta, i soggetti passivi non saranno considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Infine, la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che dovrà essere messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria a richiesta, va conservata per un periodo di 10 anni dall’anno nel quale l’operazione è stata effettuata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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