Con la conversione del c.d. Decreto Lavoro il legislatore ha abrogato le società a capitale ridotto e ha esteso la possibilità di ricorrere alle Srl semplificate.

Nella pratica per le società a responsabilità limitata semplificate:

  •   viene meno il limite dei 35 anni di età dettato dall’art.2463-bis del codice civile,
  •   amministratore della società può essere anche un non socio,
  •   il capitale sociale può essere anche pari ad un solo euro,
  •   il 25% del capitale non andrà più depositato in banca ma consegnato all’organo amministrativo,
  •   i mezzi di versamento del capitale devono risultare dall’atto costitutivo,
  •  in caso di capitale sociale inferiore ai €10.000 i conferimenti devono farsi in denaro e sempre agli amministratori,
  •   le clausole del modello standard tipizzato, sulla base del quale va redatto l’atto costitutivo, sono inderogabili,
  •   gli utili conseguiti andranno a costituire la riserva legale per un quinto degli stessi, fino a quando tale riserva sommata al capitale non raggiunga €10.000,
  •   se la riserva legale fosse utilizzata a copertura delle perdite essa va ricostituita.

In particolare il rispetto degli standard di costituzione permetterà alla neo costituita società di ottenere risparmi in relazione a:

  •   oneri notarili,
  •   diritti di segreteria,
  •   imposte di bollo.

Si sottolinea inoltre che tutte le società a capitale ridotto iscritte al 28 giugno 2013 presso il Registro delle imprese saranno riqualificate come Srl semplificate e tutte le agevolazioni in merito all’accesso al credito riconosciute ai giovani imprenditori che intervengono quali soci in società a capitale ridotto, saranno riconosciute ai soggetti under trentacinquenni delle Srl semplificate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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