Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2021 e dal modello Irap 2021: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2020 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2021.

Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo

4001

2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap – saldo

3800

Irap – acconto prima rata

3812

Irap – acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario

1668

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni

3805

Il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 in scadenza al 30 giugno 2021 ovvero al 30 luglio 2021 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2021 è in scadenza al 30 novembre 2021 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2021 e del modello Irap 2021 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;

  • vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);

  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2021;

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2020 (come consentito dalla L. 21/2021), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2021 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 20 agosto 2021, cadendo il 31 luglio 2021 di sabato);

  • se il bilancio dell’esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 20 agosto 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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