Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2024 per il 2023 sono i seguenti:
- 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 30 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:
- entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024.
Proroga del termine per i soggetti Isa
Con l’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, sono stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
- che scadono il 30 giugno 2024;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o di vantaggio (c.d. “minimi”).
Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo D.Lgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (il primo biennio concordato è infatti il 2024/2025), la sua efficacia ha portata generale, tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali:
- i contribuenti soggetti agli Isa, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime forfettario.
Si sottolinea che l’articolo 37, D.Lgs. 13/2024 non prevede la possibilità di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (come previsto dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001), applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità non emerge neppure dalle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Sembra quindi preferibile ritenere che il termine prorogato del 31 luglio 2024 “assorba” la possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, con conseguente inapplicabilità di un ulteriore differimento al 30 agosto 2024. Tuttavia, tale possibilità potrebbe essere ammessa dall’Agenzia delle entrate con un prossimo chiarimento ufficiale (analogamente a quanto avvenuto in passato con la risoluzione n. 71/E/2019, rispetto alla proroga dei versamenti disposta nel 2019).
Versamento rateale delle imposte
Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi. In particolare, sono previste nuove scadenze per il versamento delle rate relative alle imposte sui redditi. Le istruzioni relative alle nuove misure in materia di adempimenti tributari sono fornite all’interno della circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle entrate. In particolare, l’articolo 8, D.Lgs. 1/2024 interviene sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Il contribuente che intende rateizzare i versamenti, pertanto:
- determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
- versa la prima rata, senza interessi, alle relative scadenze;
- versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023. Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.
Si segnala, infine, che per effetto di quanto previsto all’articolo 17, D.Lgs. 1/2024, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l’intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. Come segnalato dalla circolare n. 9/E/2024, la disposizione consente al contribuente, o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo (previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate) di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell’immissione della delega sia alla data di addebito.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.