La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità per quanto riguarda la disciplina Iva senza, tuttavia, modificare, come ci attendeva, quanto introdotto in merito alle modalità di detrazione dell’Iva con il D.L. 50/2017.

 

Aliquote Iva

Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014, delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.

Il comma 19, con una norma di interpretazione autentica stabilisce che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi cui applicare l’aliquota ridotta al 10%:

  • nel calcolo della base imponibile le eventuali parti staccate, devono essere considerate solamente nell’ipotesi in cui le stesse non abbiano una propria autonomia funzionale;
  • il valore del bene significativo e delle eventuali parti staccate che non risultano funzionalmente autonome, deve essere determinato in ragione dell’accordo tra le 2 parti. L’accordo contrattuale, si ricorda, deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo, dei soli oneri che concorrono alla produzione dei beni. Ne deriva che nel calcolo devono essere inclusi sia il costo della materia prima necessaria, sia quello della manodopera. Dal calcolo così effettuato, non si potrà mai arrivare a un costo inferiore rispetto al prezzo di acquisto.

Viene, infine, stabilito che la relativa fattura emessa dal soggetto che effettua le opere di recupero edilizio deve espressamente indicare:

  • servizio che costituisce l’oggetto della prestazione e
  • i beni di valore significativo.

In ragione della natura interpretativa della norma viene precisato, da un lato che sono fatti salvi eventuali comportamenti pregressi difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, dall’altro non è previsto il rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Per effetto dell’integrazione prevista dal comma 340, articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è previsto, sempre con decorrenza 2018, un allargamento dell’ambito di applicazione della previsione contenuta nel numero 119) che consentiva di applicare l’aliquota ridotta al 10% unicamente ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”. Per effetto della modifica in commento, al predetto numero 119), le parole: “spettacoli teatrali” sono sostituite dalle seguenti: “spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.

Infine, il comma 357, introducendo il nuovo 123-quater) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.

Numerosi dubbi restano sull’effettivo ambito di applicazione della disposizione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento al concetto di impianto “gestito” e di prestazioni rese all’interno di “impianti”. È auspicabile sul punto un rapido chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Regime speciale Iva in agricoltura

Anche quest’anno il Legislatore interviene a sostegno del settore agricolo, in particolare per quanto riguarda l’allevamento di suini e bovini, tuttavia, a differenza dei 2 anni precedenti, la modifica alle aliquote compensative da applicarsi ai fini del calcolo della detrazione Iva spettante da parte dei soggetti che operano in regime Iva ex articolo 34, D.P.R. 633/1972, l’intervento è previsto per il triennio 2018-2020. Nello specifico, viene stabilito che, nei termini del 31 gennaio di ogni anno, il Mef, di concerto con il Mipaaf, emanerà un decreto con cui saranno individuate le aliquote compensative applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, nel limite massimo, rispettivamente del 7,7 e 8%.

Dall’introduzioni di tali nuove aliquote compensative, è individuato, quale limite massimo di minori entrate, il valore di 20 milioni di euro.

 

Fatturazione elettronica

Viene introdotto l’obbligo, con decorrenza 1° gennaio 2019, di emissione della fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015), con l’esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).

In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Sono esclusi dall’obbligo anche tutte le fattispecie di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).

L’emissione avverrà attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di intermediari.

Si ricorda come in caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis nell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con decorrenza 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Viene individuato, quale termine per l’invio, l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.

In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.

Da ultimo, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 6-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto che gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di applicazione.

Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive per l’entrata in vigore delle novità.

Viene introdotto l’obbligo, in questo caso con decorrenza 1° luglio 2018, di emissione della fattura elettronica per:

  1. cessioni di benzina e gasolio per motori;
  2. prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Si ricorda come con filiera di imprese è “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti e subcontratti”.

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Viene, inoltre, previsto che con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definite le informazioni che dovranno essere trasmesse, le regole tecniche, i termini per l’invio telematico e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento, potranno essere definite anche modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Viene prorogata al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Sono previste alcune semplificazioni amministrative e contabili, infatti, ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

  • i dati per le liquidazioni periodiche;
  • una bozza di dichiarazione annuale Iva;
  • una bozza di dichiarazione dei redditi;
  • le bozze dei modelli F24.

Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Infine, con il comma 1088 dell’articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al 1° settembre 2018, l’obbligo di emissione della fattura “tax fee” in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018.

Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell’Iva che sarà a quest’ultimo rimborsata al momento del ricevimento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

 

Gruppo Iva

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del Gruppo Iva, introdotta con l’articolo 1, comma 24, L. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) a seguito delle quali:

  • è stata inclusa la stabile organizzazione e
  • vengono modificate le regole relative al computo della base imponibile in caso di:
  • prestazioni con corrispettivo e
  • prestazioni a titolo gratuito.

Nel primo caso, il comma 984 interviene inserendo nell’alveo dell’articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972 i nuovi commi da 4-ter a 4-quinquies.

Per effetto di tali novità:

  1. le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva verso una sua stabile organizzazione ovvero una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Parimenti, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte;
  2. le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Sempre con il comma 984, viene introdotto l’ulteriore comma 4-sexies all’articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevedendo che la base imponibile delle operazioni in cui coinvolta è una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva, nell’ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo, si determina applicando le regole ordinarie previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972.

Le novità si applicano alle operazioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Sanzioni errata applicazione Iva

Con il comma 935 viene modificato il regime sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 applicabile nel caso di errata applicazione dell’aliquota Iva in sede di cessione. In particolare, è previsto che, in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta da parte del cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, lo stesso è punito con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 euro e un massimo di 10.000 euro.

Inoltre, non è ammessa la restituzione dell’imposta quando il versamento sia riconducibile a una frode fiscale.

 

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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