Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell’adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

 

Il modello

L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

  1. esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  2. esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  3. sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

 

Decorrenza

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.

 

Operazioni straordinarie

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

 

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

 

  • Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione
  • Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
  • la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
  • la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione.
  • Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:
  • dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all’attività oggetto dell’operazione straordinaria;
  • da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica deve essere barrata la casella “Operazioni straordinarie” nel rigo VP1 del quadro VP. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.

 

  • Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l’adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell’ipotesi, invece, in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell’intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

 

Acconto Iva

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata aggiunta la casella dedicata all’indicazione del metodo prescelto per il calcolo dell’acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l’Agenzia verifica l’importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente dalla Comunicazione delle liquidazioni Iva.

 

In colonna 2 occorre indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

  • “1” storico;
  • “2” previsionale;
  • “3” analitico – effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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