Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio scorso l’Agenzia delle entrate ha reso noti i contenuti, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto “alternativo” previsto dal recente Decreto Sostegni-bis.

Le domande potranno essere presentate tramite:

  • il portale Fatture e Corrispettivi nel lasso temporale tra il 5 luglio e il 2 settembre;
  • Entratel o Fisconline dal 7 luglio e sempre entro il 2 settembre.

 

Breve riepilogo della normativa

Come già specificato nella nostra precedente informativa del mese di giugno il “Decreto Sostegni bis ha introdotto 3 nuove tipologie di contributo:

  • automatico, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di cui al “Decreto Sostegni”;
  • alternativo (al precedente) a favore dei titolari di partita Iva con riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;
  • rafforzato per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia che abbiano subito una diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all’anno precedente per una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto.

Per ottenere i contributi citatati il contribuente deve tenere diversi comportamenti, ed in particolare per il contributo “alternativo” presentare apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Il contributo “alternativo” è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del “Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato.

In particolare si rivolge agli:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti attività di lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario;
  • contribuenti forfetari e minimi.

Per poterne beneficiare è necessario:

  • aver conseguito ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

 

Nella determinazione degli importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ed in particolare si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021 e il corrispondente del periodo 2019/2020.

Le percentuali del contributo “alternativo” per i soggetti che hanno ricevuto il contributo “automatico” saranno pari al:

  • 60%per ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 30% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 20% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per tutti gli altri le stesse si modificheranno come segue:

  • 90%per ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;

 

Ulteriori precisazioni

Come detto in precedenza, con il recente provvedimento n.175776 l’Agenzia ha approvato il modello dell’istanza, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

In merito al modello una importante novità è legata alle sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti di stato previsto.

A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi:

  • il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano,
  • l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente
  • i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica

Nel caso in cui con la richiesta si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Tra le indicazioni dell’Agenzia spiccano inoltre quelle che disciplinano il comportamento da tenere in caso di errore, in tal caso sarà possibile presentare una nuova istanza che sostituirà le precedenti ma solo se non sia stato già eseguito il pagamento.

Sarà possibile anche rinunciare al fondo con apposita istanza anche in data successiva al 2 settembre 2021.

 

Il contributo potrà essere fruito con accredito su c/c o quale credito da compensare con il modello F24. La scelta operata tuttavia sarà irrevocabile e valida per l’intero ammontare del contributo.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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