Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata).

Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail 16 febbraio
Presentazione modello 1031 28 febbraio

 

Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

 

Il premio può essere versato in un’unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2018 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall’Inail stessa.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

 

Riduzione dell’11,50% per le imprese edili Si applica alla sola regolazione 2017 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti
Riduzione per il settore della pesca Si applica alla regolazione 2017 (nella misura del 48,70%) e alla rata 2018 (nella misura del 45,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari
Inserimento dei disabili L’incentivo non è più in vigore, si è applicato per l’ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni
Sostegno alla maternità/paternità Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%)
Imprese artigiane La riduzione è fissata nella misura del 7,22% e si applica alla sola regolazione 2017. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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