Con provvedimento n. 205127/2024 del 23 aprile scorso l’Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali Isa (previsti dall’articolo 9-bis, D.L. 50/2017), confermando l’impianto già applicabile per i periodi d’imposta precedenti e introducendo una novità legata all’esonero da visto di conformità.

Sono stati infatti recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap e per il rimborso del credito Iva, secondo quanto previsto dal c.d. Decreto Adempimenti Fiscali (D.Lgs. 1/2024): nella sostanza tali benefici sono stati graduati tenendo conto di 2 scaglioni successivi, ricollegati a risultati Isa crescenti.

Si ricorda che i benefici premiali previsti dalla citata norma sono ottenibili solamente in presenza di un voto “minimo“, individuato annualmente da un apposito provvedimento direttoriale, almeno pari a 8; in particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

  • conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all’annualità 2023, ovvero
  • verificando un risultato medio del biennio 2022-2023.
Beneficio Voto minimo periodo d’imposta 2023 Voto medio periodo biennio 2022-2023
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap) 9 9
Esonero visto compensazione crediti Iva ≤ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap) 8 8,5
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 70.000 euro) 9 9
Esonero visto/garanzia rimborsi Iva (fino a 50.000 euro) 8 8,5
Esclusione disciplina società di comodo 9 9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici 8,5 9
Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento 8
Esclusione determinazione sintetica del reddito 9 9

Il conseguimento di tali risultati in esito alla compilazione del modello Redditi 2024 permette l’ottenimento dei benefici premiali richiamati, ricordato che:

  • i vantaggi in merito all’utilizzo dei crediti Iva riguardano il prossimo anno, quindi il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2025 (per l’anno 2024) e relativi ai modelli TR dei primi 3 trimestri 2025. Al riguardo sono state previste 2 soglie: per i crediti Iva fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
  • i vantaggi in merito all’utilizzo dei crediti relativi alle imposte dirette riguardano invece i crediti relativi al 2023, spendibili già nel 2024. Anche qui sono state previste 2 soglie: per i crediti fino a 20.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
  • analoga impostazione riguarda anche la possibilità di chiedere a rimborso i crediti Iva (quello scaturente dalla dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024 ovvero per i crediti dei primi 3 trimestri 2025 risultanti dai modelli TR che saranno presentati) senza apposizione del visto di conformità e senza fornire apposita garanzia. Sono state previste 2 soglie: per rimborsi fino a 50.000 euro è sufficiente un voto puntuale di 8 e medio di 8,5, mentre per i crediti superiori a 50.000 euro e fino a 70.000 euro è necessario un voto puntuale di 9 o medio di 9;
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative si applica per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 in relazione all’annualità 2023 ovvero calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
  • è prevista l’esclusione dalla possibilità di subire accertamenti basati su presunzioni semplici, ottenendo un voto puntuale sul 2023 pari a 8,5, ovvero ottenendo un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2022 e 2023, almeno pari a 9;
  • l’esclusione dall’applicazione dell’accertamento sintetico (redditometro) si applica, oltre che ai soggetti che hanno ottenuto un voto puntuale sul 2023 pari a 9, anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2022 e 2023, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento). Tale previsione comporta che detto accertamento, per essere contestato al contribuente, deve prevedere un maggior reddito accertabile pari almeno a 2/3 di quello già dichiarato.
Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati), il beneficio è calcolato solamente in via “puntuale” per l’anno 2023 senza possibilità di “mediare” i punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), l’eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta a interpello n. 31/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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