A seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 (commi 52-53, articolo 1, L. 213/2023) viene per l’anno 2024 disposta l’ennesima proroga dell’agevolazione consistente nella possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate nonché dei terreni agricoli ed edificabili prevista, in origine, agli articoli 5 e 7, L. 448/2001. La nuova previsione consente inoltre di procedere anche alla rideterminazione del valore delle partecipazioni di società quotate nei mercati regolamentati.

Al fine di verificare la convenienza a eseguire la rivalutazione, ciascun soggetto interessato dovrà necessariamente confrontare l’ammontare dell’imposta sostitutiva determinata come descritto in precedenza, con le imposte derivanti dalla tassazione “ordinaria” della plusvalenza. Generalmente, la convenienza a eseguire la rivalutazione sussiste quando il costo storico del bene è molto basso.

 

Soggetti interessati

‑ persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);

‑ società semplici e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir;

‑ enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;

‑ soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Modalità di rivalutazione

Partecipazioni in società non quotate e terreni Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno
Partecipazioni in società quotate Per rideterminare il costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5, L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir

 

Condizioni per la rivalutazione

Per avvalersi della rivalutazione per il periodo d’imposta 2024, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio 2024.

Per perfezionare il regime agevolato in argomento, occorrerà quindi che entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica):

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.

 

Misura e versamento dell’imposta sostitutiva

Per quanto riguarda il “costo” della rivalutazione, per l’anno 2024 la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% potrà essere versata, alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica);
  • in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 1° luglio 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026; come nelle precedenti rivalutazioni le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

Disciplina a regime con la nuova Riforma fiscale

Con la recente Legge di Riforma fiscale (L. 111/2023) vengono definiti i criteri per ridisegnare alcune fattispecie produttive di redditi diversi di cui all’articolo 67, Tuir.

Con l’obiettivo di introdurre a regime la disciplina prevista dalla L. 448/2001 viene quindi prevista l’introduzione di un’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

Si dovrà tuttavia attendere il relativo Decreto attuativo per comprendere il funzionamento della nuova disciplina.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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