Dal prossimo 1° gennaio 2020 scatterà l’obbligo indistinto di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri (d’ora in poi “corrispettivi telematici”); tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: OBBLIGHI ED ESONERI

Per le Agenzie Viaggi e Turismo sono previsti i seguenti obblighi ed esoneri (di seguito si elencano le attività che più frequentemente vengono svolte in agenzia viaggi):

  • ESONERO (D.M. 10/05/2019) dall’obbligo di corrispettivi telematici:
    • Compensi per prestazioni di prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, lett. ff) DPR 696/1996)[1] : quindi i compensi (fee, diritti) corrisposti da clienti per pratiche in intermediazione (ad esempio: fee su biglietteria, compensi per prenotazioni di servizi singoli, ecc.) e che non hanno richiesto o per i quali non è obbligatoria l’emissione di fattura;
    • Compensi (provvigioni) per l’intermediazione nella vendita di polizze assicurative (art. 2, lett n) DPR 696/1996) sia corrisposti dai clienti che dalle compagnie assicurative;
  • OBBLIGO di corrispettivi telematici (D.Lgs. 127/2015):
    • Tutte gli altri corrispettivi diversi da quelli sopra esonerati e per i quali non sia stata emessa fattura (ad esempio: vendita a soggetti privati di servizi singoli – cd. pratiche “al netto”).

Si ricorda che il suddetto esonero è a tempo determinato, e sarà oggetto di successiva eliminazione a seguito di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il quale non è stata ancora anticipata una data di pubblicazione).

In ogni caso, per le operazioni soggette all’obbligo di corrispettivi telematici, si può ovviare a tale adempimento emettendo fattura in luogo della gestione tramite corrispettivi.

Ovviamente, per le suddette operazioni esonerate, continua ad esservi l’obbligo di annotazione nel registro IVA dei corrispettivi, ai fini della corretta contabilizzazione e calcolo dell’eventuale IVA a debito.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: MODALITA’ DI INVIO TELEMATICO

Le operazioni soggette all’obbligo di corrispettivi telematici dovranno obbligatoriamente:

  • essere trasmesse con modalità telematica avvalendosi di appositi “Registratori di cassa telematici” in sostituzione dei tradizionali registratori di cassa,
  • In alternativa (provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019) viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

L’adozione di registratori di cassa collegati telematicamente è consigliata a chi effettua elevati volumi di operazioni soggette all’obbligo di corrispettivi telematici, in quanto consentono naturalmente una velocizzazione ed automatizzazione delle operazioni di memorizzazione ed invio telematico, mentre la procedura web sul sito dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente consigliata per chi gestisce un flusso limitato di dati.

TERMINI DI INVIO TELEMATICO E SEMPLIFICAZIONI

Con l’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), sono state introdotte le seguenti semplificazioni:

  • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del Decreto Iva);
  • restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998; 
  • nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo (e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti), le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Si ricorda inoltre che anche le agenzie viaggi aperte al pubblico sono sottoposte all’obbligo di accettazione del “codice lotteria” al fine della partecipazione dei clienti alla “lotteria degli scontrini” (art. 1, c. 540-544, L. 232/2016).

In particolare tale eventualità è relativa a tutti i clienti persone fisiche private (cioè non esercenti attività d’impresa, arte o professione) che desiderano partecipare alla lotteria degli scontrini e comunicano il proprio “codice lotteria”: tale elemento dovrà essere abbinato al corrispettivo elettronico oggetto di invio telematico all’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (in definizione in questi giorni) tale obbligo di inserimento del “codice lotteria” verrà probabilmente prorogato al 1 luglio 2020, con abolizione delle sanzioni per la mancata accettazione del “codice lotteria”, variabili da 100,00 a 500,00 euro.


[1] L’art. 2, lettera ff) del D.P.R. 696/1996 ha previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi sulla base dei due seguenti concorrenti requisiti: marginalità economica dell’attività svolta e scarsa rilevanza dell’attività medesima agli effetti dei controlli.

Successivamente, con Risoluzione n. 125 /E del 29 settembre 2004 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il compenso corrisposto dai clienti per le prenotazioni di servizi turistici non è riferibile a prestazioni di marginale importanza sostenendo che non è destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, per cui secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione la disposizione di esonero dal rilascio della certificazione del corrispettivo.

A tal proposito Fiavet Nazionale ha inoltrato apposita istanza all’Agenzia delle Entrate affinché esprima un parere aggiornato rispetto all’ormai datata Risoluzione del 2004.

In attesa della risposta si consiglia di adottare una interpretazione estensiva dell’esonero.

Infatti si ritiene che questo possa intendersi pienamente operativo, in quanto la ratio della norma di esonero è quella di agevolare la successiva introduzione dell’obbligo, a maggior ragione nell’ottica di quanto previsto dall’art. 3 del DM 10/05/2019 che prevede il venir meno di tale esonero con successivo Decreto. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, ed ancor più nell’ultimo decennio, la realtà economica relativa a questo tipo di attività è profondamente cambiata rispetto al 2004, anno a cui risale la suddetta pronuncia di prassi e di fatto i livelli dei diritti – fee – commissioni addebitate ai clienti per le attività di intermediazione nella vendita di servizi turistici, sono ridotti a poche unità di euro: è evidente che sebbene trattasi di vera e propria attività di servizi e non di mero rimborso spese, è altrettanto evidente che tali compensi si riducano in maniera palese ad assumere caratteristiche di vera e pura marginalità minima e il Decreto di esonero intende agevolare proprio questo tipo di compensi.

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