La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter,P.R.600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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