Il Codice della crisi d’impresa prevede che tutti gli imprenditori debbano istituire nella propria azienda, comunque essa sia organizzata, un adeguato assetto:

– organizzativo;

– amministrativo; e

– contabile

rispetto alla natura e alla dimensione dell’impresa.

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un “assetto aziendale” che sia in grado di rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l’imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l’avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.

 

Considerando la volontà del Legislatore che mira all’istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all’impresa e all’organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

 

Inps

(limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: – al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e

– a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

– a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati

Inail Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.  
Agenzia delle entrate – Riscossione Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: – 100.000 euro per imprese individuali;

– 200.000 euro per società di persone;

– 500.000 euro per altre società.

Agenzia delle entrate Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE:

– superiore a 5.000 euro; e

– non inferiore al 10% del volume d’affari del modello Iva relativo all’anno precedente.

La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

 

In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.

Nel caso di ricezione di codeste comunicazioni si consiglia di contattare lo studio.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l’istanza per la “composizione negoziata della crisi” e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l’impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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