L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.
La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Termini
La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni:
• il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
• il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate:

Quest’anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:
• qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo;
• per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d’impresa.

Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
• frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
• quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
• certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
• dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
• certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
• certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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