La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa; analoga previsione (ossia applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il capital gain, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.

Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.

La nuova tassazione dei dividendi

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:

  • socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue (tali misure di rilevanza sono state recentemente modificate ad opera del DM 26 maggio 2017);
Utili formati in capo alla società sino al 2007 40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017 58,14%
  • socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i target del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l’imposta dovuta).

Come detto, la Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, indipendentemente dalla caratura, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d’imposta già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.

Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Malgrado la norma non le contempli, si ritiene che il medesimo trattamento (applicazione delle regole previgenti) interessi anche utili distribuiti dal 2018 ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2017.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

  • le partecipazioni detenute in regime d’impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
  • le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
  • le partecipazioni detenute da società di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

 

Capital gain

Come detto, la stessa equiparazione di trattamento già prevista per i dividendi è introdotta anche con riferimento al capital gain che si genera al momento della cessione della partecipazione.

La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della caratura della partecipazione:

  • per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l’aveva posta pari al 58,14% per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2018);
  • per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.

La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione basata sulla caratura della partecipazione, estendendo anche in questo caso il trattamento già previsto per le non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1° gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l’incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sarà ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sarà incassato nel 2019, il reddito sarà da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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