I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.

Riepiloghiamo le principali caratteristiche di questo strumento.

 

Aspetti generali e novità legislative

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

  • il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
  • la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
  • le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero
  • il rilascio di buoni pasto.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto MEF n. 122/2017 (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

 

Società che possono emettere i buoni pasto

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

 

Caratteristiche del buono pasto

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distinguere il buono cartaceo da quello elettronico.

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
  • codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
  • valore facciale del buono;
  • termine temporale di utilizzo;
  • spazio riservato all’indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell’esercizio convenzionato, la seguente dicitura:

“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la differenza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in fase di rilascio o utilizzo dello stesso.

 

Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti:

  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • mense aziendali e interaziendali;
  • vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
  • vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

 

N.B. Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni – è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l’acquisto degli alimenti e senza legami con l’esistenza o meno della pausa pranzo.

 

Accordi

Come già detto, a monte dell’utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

  • durata del contratto;
  • condizioni economiche;
  • termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
  • indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza);
  • indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall’esercizio convenzionato alla società emittente;
  • indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l’esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);
  • indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

 

 

Imposta sul valora aggiunto

In merito all’imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell’articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l’aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, come già accade per i voucher, l’aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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