La Legge di Bilancio 2019 proroga per il periodo d’imposta 2019 l’agevolazione nota come iperammortamento (nessuna proroga invece ha riguardato il c.d. superammortamento).

Si tratta di una misura fiscale con la quale l’impresa può dedurre, in fase dichiarativa, il costo di acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, maggiorato rispetto alle classiche aliquote di ammortamento (articolo 102, Tuir).

L’agevolazione è destinata agli investimenti aventi la finalità di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese nell’ambito del piano nazionale “Industria 4.0”.

Si tratta di investimenti in beni aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

L’agevolazione non trova applicazione per:

  • i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
  • i fabbricati e le costruzioni.

In merito all’ammontare della maggiorazione, prima stabilita nella misura del 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell’agevolazione legata all’ammontare complessivamente investito.

Il beneficio può essere riassunto come segue:

 

Ammontare dell’investimento eseguito Ammontare della maggiorazione spettante
Fino a 2,5 milioni di euro 170%
Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro 100%
Da 10 milioni a 20 milioni di euro 50%
Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro

 

Tale novellata agevolazione non trova applicazione per gli investimenti per i quali si applica la maggiorazione nella misura del 150% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (secondo detta legge l’agevolazione dell’iper ammortamento era vigente fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno fosse accettato l’ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene).

 

Cessione del bene con investimento sostitutivo

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, a condizione che – nello stesso periodo d’imposta del realizzo – l’impresa:

  1. a) sostituisca il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
  2. b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui:

  • il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e
  • ricorrano le altre condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b),

la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Investimento in beni immateriali

È altresì prorogata l’agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

 

Dichiarazione/Perizia

Resta confermata la condizione secondo cui per poter usufruire dell’agevolazione in commento l’azienda deve disporre alternativamente di una dichiarazione del legale rappresentante ovvero della perizia giurata di un tecnico, per i beni con costo di acquisto superiore a 500.000 euro, che attesti che il bene:

  • ricade nell’elenco di cui alle Tabelle A o B;
  • è interconnesso al sistema aziendale.

 

Tabelle di riferimento – beni ammessi al beneficio

Nessuna modifica riguarda i beni ammessi al beneficio fatta eccezione alla possibilità di agevolazione prevista anche per i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing (servizi in cloud), a beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

 

Formazione 4.0

È inoltre prevista la proroga della agevolazione rappresentata dal credito d’imposta per le spese relative alla formazione del personale dipendente impegnato nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile prorogato dalla Legge di Bilancio al 31 dicembre 2019 nella misura e nei limiti che seguono:

  1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui;
  2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui e
  3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

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