L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida al presente link contenente le novità relative alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31/12/2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazione cioè il 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta per le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (es. pavimenti, finestre);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le più importanti disposizioni di questi ultimi anni vanno segnalate le seguenti:

  • l’eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta;
  • l’estensione dell’agevolazione, dal 1° gennaio 2015, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo;
  • l’aumento dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori;
  • l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

Si ricorda che dal 1/1/201 7 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36%, quella prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

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