Con il D.M. 19 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell’indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all’Inps sia alle Casse private).

Dal 26 settembre 2022 alle ore 12.00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2022. La circolare n. 103/2022 dell’Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps.

L’indennità verrà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all’esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

 

Ambito soggettivo

L’articolo 2, D.M. 19 agosto 2022 specifica che il requisito soggettivo per potere fruire dell’indennità una tantum consiste nel:

  • risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata;
  • avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta al proprio ente previdenziale dall’anno 2020;
  • non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell’Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell’indennità una tantum:

  • artigiani e commercianti iscritti all’Ivs;
  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
  • coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell’indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Si riporta l’elenco delle principali Casse private:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
  • Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
  • Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
  • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
  • Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
  • Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
  • Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

 

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell’indennità una tantum sono:

  • non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
  • avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).

 

Per l’individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, l’articolo 4, D.M. 19 agosto 2022 specifica che bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo, il reddito per l’abitazione principale e l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili. L’indennità erogata non costituisce reddito.

 

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

 

La presentazione telematica delle istanze sul portale Inps e sui portali delle Casse private

Il soggetto avente diritto all’indennità iscritto contemporaneamente all’Inps e una delle Casse private dovrà presentare domanda all’Inps. Le modalità di presentazione dell’istanza sono

  • Istanza Inps: il link a cui accedere per la presentazione telematica dell’istanza è il seguente:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPInternet&S=S

  • Istanza Casse private: ogni iscritto all’ente previdenziale ha ricevuto una newsletter dalla propria Cassa con l’indicazione delle modalità operative con cui formulare la domanda. In ogni caso, sono disponibili sui singoli portali apposite sezioni laddove presentare l’istanza.

 

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l’eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al 30 novembre 2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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