È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, la Legge di conversione del D.L. 51/2023 con cui è stata ufficializzata la proroga del termine per i versamenti delle imposte risultanti dai modelli Redditi 2023, Irap 2023 e Iva 2023, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga

La proroga dei versamenti interessa i soli contribuenti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017;

  • aderiscono al regime forfetario o dei c.d. “minimi”;

  • presentano altre cause di esclusione dagli Isa;

    Causa di esclusione

    Codice di esclusione nei modelli Redditi

    Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

    1

    Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

    2

    Ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), Tuir) o compensi dichiarati (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 5.164.569 euro.

    3

    Periodo di non normale svolgimento dell’attività.

    4

    Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari.

    5

    Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro contabile del modello Isa approvato per l’attività esercitata.

    6

    Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività“).

    7

    Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs. 117/2017.

    8

    Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86, D.Lgs. 117/2017.

    9

    Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.

    10

    Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

    11

    Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa CG72U.

    12

    Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa CG77U.

    13

    Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

    14

    Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2021

    15

  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef (pari a 5.164.569 euro).

N.B.

Rispetto agli analoghi provvedimenti di proroga pubblicati gli anni scorsi, resta confermato il termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

  • Altri soggetti interessati dalla proroga

La proroga dei versamenti interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir. Si tratta sostanzialmente dei seguenti soggetti:

Altri soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Soci di società di persone
Collaboratori di imprese familiari
Coniugi che gestiscono aziende coniugali
Membri di associazioni tra artisti o professionisti quali, ad esempio, i professionisti con studio associato
Soci di società di capitali “trasparenti”
  • Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, è opinione condivisa che la proroga del termine per il versamento dell’Ires del consolidato sia invocabile solo dalla società controllante in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che una o più società controllate non li possiedano, stante l’impossibilità, in capo alla controllante, di suddividere il versamento dell’Ires in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga.

N.B.

Differente risulta essere, invece, il caso in cui sia la controllante a non possedere i requisiti previsti per aderire alla proroga: al ricorrere di tale fattispecie, non è chiaro se la proroga possa estendersi al versamento dell’Ires del consolidato, a prescindere dalla circostanza che i predetti requisiti siano posseduti da almeno una società controllata.

Per quanto concerne, invece, il versamento Irap – che non rientra nel perimetro del consolidato fiscale – la proroga del versamento al 20 luglio 2023 interessa solo le società (controllante o ciascuna controllata) in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga dei versamenti.

Contribuenti esclusi dalla proroga dei versamenti

La proroga dei versamenti al 20 luglio 2023 non è invocabile dai seguenti soggetti:

  • contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi dell’articolo 32 e ss., Tuir;

  • persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

  • contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli Isa;

  • contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli Isa, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro.

N.B.

Per tali soggetti restano pertanto confermati gli ordinari termini di versamento delle imposte al 30 giugno 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), previo pagamento della maggiorazione del 0,4%.

  • Soggetti Ires: situazioni particolari

Sono esclusi dalla proroga dei versamenti in esame, i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2023. Si tratta, ad esempio, delle società di capitali che:

  • approvano il bilancio 2022 dopo il 31 maggio 2023, in quanto i termini di versamento dipendono dalla data di approvazione del bilancio (o del rendiconto);

  • hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio società di capitali con esercizio 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023).

Esempio

La società Gamma Srl ha approvato in data 22 giugno 2023 il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, approfittando del maggior termine dei 180 giorni, ricorrendo una delle condizioni prescritte dall’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ.. La società Gamma Srl dovrà provvedere, quindi, al versamento delle imposte risultante dal modello redditi (saldo 2022 e primo acconto 2023) entro il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure entro il 30 agosto 2023 (30° giorno successivo al 31 luglio 2023), applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20 luglio 2023 riguarda sostanzialmente i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e Irap, che sono scaduti lo scorso 30 giugno 2023 senza la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga

Saldo 2022 e primo acconto 2023 Irpef, Ires e Irap
Saldo 2022 addizionale regionale Irpef
Saldo 2022 e acconto 2023 addizionale comunale Irpef
Saldo 2022 e primo acconto 2023 “cedolare secca sulle locazioni”
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (15% o 5% start up) regime fiscale forfettario L. 190/2014
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (5%) regime contribuenti minimi D.L. 98/2011
Saldo 2022 e primo acconto 2023 tassa etica

Imposte sostitutive soggette agli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (ad esempio per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione)

Addizionali che condividono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi
Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per gli immobili all’estero (Ivafe)

Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per le attività finanziarie all’estero (Ivie)

Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa
  • Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Se ricorrono le condizioni previste, è possibile differire al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche il versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro Imprese, di cui all’articolo 8, D.M. 359 dell’11 maggio 2001, poiché tale tributo condivide i medesimi termini di versamento previsti per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

  • Versamenti derivanti dalla dichiarazione Iva

La proroga dei versamenti dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 riguarda anche il versamento del saldo Iva relativo al 2022 (derivante dalla dichiarazione modello Iva 2023) che non è stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Il saldo Iva potrà, quindi, essere effettuato entro il prossimo 20 luglio 2023, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023.

N.B.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia differito il saldo Iva 2022 al 31 luglio 2023, occorrerà applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023).

Esempio

Si assuma il caso dell’imprenditore individuale Mario Rossi che – aderendo alla proroga dei versamenti (avendone i requisiti previsti) – decida di provvedere al versamento del saldo Iva 2022 optando per una delle seguenti 2 soluzioni:

Prima soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 20 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l’importo dovuto in misura dell’1,6% = (0,4% per il periodo 17 marzo – 16 aprile, 0,4% per il periodo 17 aprile – 16 maggio, 0,4% per il periodo 17 maggio – 16 giugno e 0,4% per il periodo 17 giugno – 30 giugno);

Seconda soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 31 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l’importo dovuto in misura pari all’1,6% per effetto del differimento del termine fino al 20 luglio 2023. Sull’importo del saldo Iva (comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6%) occorrerà applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20 luglio 2023 al 31 luglio 2023.

  • Versamento dei contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti

Posto che l’impianto impositivo prescritto dall’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997, assimila i termini di versamento dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’Inps con quelli previsti per il pagamento dell’Irpef, consegue che, in presenza dei requisiti previsti per il differimento del versamento delle imposte, sarà possibile beneficiare della proroga al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per provvedere al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi previdenziali in parola. Peraltro, mutuando quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in occasione di una precedente proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore (risoluzione n. 173/E/2007), consegue che il differimento al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, può trovare applicazione anche in relazione ai contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga in esame, ma che non hanno aderito al regime di “trasparenza fiscale”.

N.B.

La ratio di tale possibilità è rinvenibile nella circostanza che tali soci calcolano l’importo dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società e, per tale motivo, potranno procedere al versamento dei contributi solo dopo che la società si sia espressa in merito all’adeguamento alle risultanze degli Isa.

È bene precisare che il differimento del termine di versamento al 20 luglio 2023 è circoscritto al solo versamento dei contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali (risoluzione n. 59/E/2013): nessuna proroga può essere invocata, invece, per le altre imposte dovute dai medesimi soggetti (ad esempio Irpef e relative addizionali, cedolare secca), per le quali il termine di versamento resta quello ordinario, trattandosi di imposte che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente decidesse di optare per la rateazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, a norma dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, egli potrà beneficiare del differimento del termine al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche per il versamento della prima rata, in quanto tale termine coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto.

N.B.

Nulla cambia, invece, per i termini di scadenza delle rate successive alla prima, le quali rimangono ancorate ai termini prescritti dall’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, vale a dire il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita Iva, ovvero alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita Iva, potendo beneficiare altresì dei consueti differimenti “automatici” per i versamenti che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo della sospensione feriale (dal 1° al 20 agosto).

Esempio 1

Si assuma il caso del Marco Gialli (titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 21 agosto 2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale e della circostanza che il 20 agosto cade di domenica).

Esempio 2

Si assuma il caso del Luca Verdi (non titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 31 luglio 2023.

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