L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E/2020, torna a occuparsi, dopo i primi chiarimenti offerti con la circolare n. 15/E/2020 del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, appena convertito con L. 77/2020.

Di seguito si offre un quadro sinottico dei chiarimenti offerti suddivisi per tematica.

Ambito soggettivo

Liquidazione volontaria

Possono fruire del contributo le società in liquidazione volontaria?

Considerata la ratio legis della disposizione sono inclusi nell’ambito applicativo i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020. Resta fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione Europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Partita Iva Aperta a dicembre 2018

Possono accedere ai contributi imprese che hanno richiesto la per le attività propedeutiche alla apertura, ma senza svolgere effettivamente l’attività d’impresa che ha avuto avvio nel 2019?

Il riferimento all’inizio dell’attività deve essere fatto all’apertura della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.

Requisiti di accesso con esercizio di più attività

Un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019 può fruire del contributo anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 4, D.L. 34/2020?

Come chiarito con la circolare n. 15/E/2020, ai fini della fruizione del contributo, in ipotesi di esercizio di più attività bisogna tenere conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25, D.L. 34/2020.

Esercenti arti e professionisti

Possono fruire del contributo gli esercenti arti e professionisti di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 34/2020, se non hanno diritto alle indennità ivi menzionate, in quanto non presentano tutte le condizioni previste?

In considerazione del tenore letterale dell’articolo 25, comma 2, D.L. 34/2020, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020. L’esclusione inoltre, si applica anche ai soggetti che fruiscono delle indennità di cui all’articolo 84, comma 2, D.L. 34/2020.

Enti non commerciali

Una associazione di promozione sociale che applica il regime ex L. 398/1991, può fruire del contributo in caso di riduzione delle entrate derivanti dall’attività non commerciale?

Confermando quando detto con la circolare n. 15/E/2020, possono fruire del contributo anche gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Stante il rinvio all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, gli enti non commerciali devono considerare i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Consorzi fra imprese

I consorzi fra imprese rientranti tra i soggetti Ires di cui all’articolo 73, Tuir, che ribaltano sulle consorziate i propri proventi e oneri possono accedere al contributo?

La risposta è negativa in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.

Soggetti con fatturato pari a zero

Possono rientrare tra i fruitori del contributo i soggetti per i quali l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019 risulti pari a zero?

Nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 sia in aprile 2020, anche in quanto si sia in presenza di attività a carattere stagionale, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato. Pertanto, tali soggetti non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo qui in esame.

Resta ferma, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, D.L. 34/2020, l’inclusione nell’ambito soggettivo del contributo qualora abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 oppure se, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Imprese in difficoltà

Come si deve identificare la nozione di “impresa in difficoltà”, ai sensi della normativa dell’Unione Europea considerata anche la comunicazione del 29 giugno 2020?

Con la comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, § 3, lettere b) e c), Tfue. In particolare, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Agenti e i rappresentanti di commercio iscritti a Gestione commercianti Inps e Enasarco

Possono fruire del contributo gli agenti e i rappresentanti di commercio obbligati all’iscrizione presso la Gestione commercianti dell’Inps e alla Fondazione Enasarco?

Gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa e pertanto sono inclusi nel comma 1 dell’articolo 25, D.L. 34/2020 e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti dell’Inps e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Professionisti iscritti alle Casse di previdenza

Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza ex D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, possono fruire del contributo?

Come chiarito nella circolare n. 15/E/2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, conseguentemente restano esclusi anche gli studi associati composti da tali soggetti, dal momento che non acquistano una propria autonomia giuridica.

Società artigiana tra moglie e marito

Una società artigiana (tra moglie e marito) con marito iscritto alla gestione artigiani e la moglie libera professionista iscritta esclusivamente alla gestione separata (che non lavora nella Sas) può accedere al contributo?

Nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata, la società può fruire del contributo a fondo perduto, sussistendone gli ulteriori requisiti.

Imprenditore individuale edile che esercita attività d’impresa e contestualmente rientra in una delle categorie di esclusione

Un imprenditore individuale edile (non artigiano) svolge contemporaneamente attività professionale quindi è iscritto alla gestione separata come professionista, e non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in quanto come imprenditore individuale edile è incluso nel settore industria. Nel caso abbia percepito l’indennità prevista dall’articolo 27 e quella di cui all’articolo 84, comma 2, D.L. 34/2020, può fruire del contributo in relazione all’impresa individuale (sussistendone gli ulteriori requisiti)?

Si conferma quanto detto con la circolare n. 15/E/2020 con cui è stato precisato che un soggetto che esercita attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientra in una delle categorie di esclusione ex articolo 25, comma 2, D.L. 34/2020, può comunque fruire del contributo esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).

Ai fini del calcolo della soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l’esclusione pertanto di quelli relativi alle attività ricomprese nel comma 2). Tali criteri devono essere utilizzati anche ai fini del calcolo del calo del fatturato. L’esclusione si applica altresì ai soggetti a coloro che hanno diritto alle indennità di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 84, D.L. 34/2020.

Requisiti di accesso

Calcolo riduzione fatturato

Per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio quali criteri devono essere utilizzati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato?

Si devono considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento. Il rinvio fatto con la circolare n. 15/E/2020 alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973, rileva esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.

Indennità di fine mandato ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 2019, rilevano tutte le componenti dell’indennità di fine mandato (articolo 1751, cod. civ. e accordi economici di categoria), qualora siano state in via volontaria certificate mediante fattura?

No, le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.

Determinazione calo del fatturato imprese edili in caso di appalti con SAL

Come deve essere determinato il calo del fatturato per un’impresa edile che, seppur non ha operato nel mese di aprile a causa dell’interruzione delle attività produttive, ha emesso, nello stesso mese, delle fatture attive in relazione a dei SAL relativi a novembre/dicembre 2019?

Nel caso di appalti con SAL intermedi occorre far riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 6, D.P.R. 633/1972, conseguentemente vanno incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.

Mancata corrispondenza tra fatture attive e ammontare dei ricavi

Come determina la riduzione del fatturato un’impresa il cui ammontare di «fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione» aprile 2019 non trovi corrispondenza con il relativo ammontare dei ricavi?

Ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85, Tuir (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, Tuir) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e del Tuir sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

Verifica riduzione del fatturato

Imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si deve tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata.

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione del fatturato, per ragioni di semplificazione, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Risultano incluse anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’articolo 36, D.P.R. 633/1972.

Autotrasportatori che emettono fattura trimestrale per committente

Nell’ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019 sono incluse anche le prestazioni eseguite (come da relativi ddt) in tale mese dagli autotrasportatori che possono emettere per ciascun committente un’unica fattura riepilogativa con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, comma 4, D.P.R. 63371972?

La verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.

Operazioni fuori campo Iva

Le eventuali fatture per operazioni fuori campo Iva emesse rientrano nel calcolo del fatturato?

Qualora un soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va inclusa nel calcolo.

Somme fatturate in via anticipata

Sono incluse nell’ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019, le somme fatturate in via anticipata, in relazione a un contratto di fornitura di bevande stipulato in data marzo 2019, per il quale la consegna della relativa merce è avvenuta nel mese di aprile 2019?

L’operazione è da considerarsi esclusa in quanto, come chiarito nella circolare n. 15/E/2020, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Subentro in un contratto di affitto d’azienda

Come devono essere verificati i requisiti in caso di subentro in contratto di affitto d’azienda?

Nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.

Imprenditori agricoli in regime agevolato

Come si deve determinare la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972?

Ai fini del calcolo della riduzione di fatturato gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, devono prendere in considerazione le eventuali autofatture nonché, in caso di vendita ai privati, la documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di esonero.

Varie

Verifica riduzione fatturato in caso di

Operazioni straordinarie

(scissione, cessione, conferimento o donazione d’azienda)

Quale criterio deve essere utilizzato ai fini della verifica dei requisiti nell’ipotesi di scissione?

La verifica della riduzione del fatturato deve essere condotta nel caso l’azienda oggetto di cessione (ovvero di altra operazione di riorganizzazione) abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018?

Come si determina, sia la soglia massima dei ricavi o compensi sia la riduzione del fatturato, nell’ipotesi in cui l’azienda è stata oggetto di donazione d’azienda o di un contratto d’affitto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020?

Nell’ipotesi di scissione i requisiti vanno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione.

Inoltre, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessione di azienda, non trova applicazione la previsione di cui al comma 6, articolo 25, D.L. 34/2020, poiché in relazione all’azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Tali considerazioni si rendono applicabili anche nel caso in cui l’azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda. Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento.

Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

Si rammenta che, se il soggetto dante causa si è costituito nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, il soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato in quanto le condizioni soggettive del dante causa si riverbereranno sul soggetto richiedente il contributo.

Resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione realizzate nel suddetto periodo, qualora possiedano i requisiti per accedere al contributo, devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Fruizione del contributo a fondo perduto per i soggetti con sede nei comuni che fruiscono della proroga dello stato di emergenza

I soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni di cui agli Allegati 2 e 2.bis e/o nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto come indicati nell’articolo 1, D.L. 189/2016 possono fruire del contributo a fondo perduto, in assenza del requisito riferito alla condizione del calo di fatturato/corrispettivi?

Possono altresì fruire del contributo i soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso avevano sede operativa o domicilio fiscale nei territori colpiti dai predetti eventi?

La lista individuata nelle istruzioni dell’istanza non rappresenta un elenco tassativo dei Comuni.

Con riguardo alle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i Comuni non espressamente menzionati nella lista che fruiscono della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quater, D.L. 189/2016 sono inclusi nel predetto elenco, possono, quindi, fruire del contributo.

In termini generali, per fruire del contributo, il domicilio fiscale o la sede operativa deve risultare riferibile ai luoghi di cui all’elenco sopra menzionato, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Possono pertanto fruire del contributo qui in esame i soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla medesima data del 31 gennaio 2020.

Restituzione del contributo non spettante

Quale è la modalità di restituzione del contributo, privo di sanzioni ed interesse, nel caso in cui la richiesta di rinuncia anteriore alla data del bonifico accreditato?

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, al punto 6.1 ha stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista. In soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020.

Regolarizzazione errori nella segnalazione degli importi del fatturato e corrispettivi

Con quali modalità è possibile regolarizzare la situazione di un contribuente che ha presentato una (prima) istanza indicando in maniera errata gli importi del fatturato e dei corrispettivi, con la conseguenza che l’ammontare del contributo dovuto è stato determinato in misura superiore a quello effettivamente spettante. Anteriormente alla notifica che attesta l’accoglimento dell’istanza, il soggetto ha provveduto a trasmettere una nuova istanza (seconda in sostituzione della prima), a fronte della quale è rilasciata una ricevuta di scarto, essendo stato, nel frattempo, già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Con la circolare n. 15/E/2020 è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, se viene presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale. Parimenti, non sono dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente dimostri che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, nell’ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a correggere l’errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria (prima). In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020.

Soggetti localizzati nel territorio di Livigno e Campione d’Italia

Sono assimilati ai soggetti fruitori del contributo coloro che possiedono i medesimi requisiti individuati dalla disposizione normativa ma risultano localizzati nel territorio di Livigno e Campione d’Italia?

I soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, pur non essendo titolari di partita Iva, possono fruire del contributo in presenza dei requisiti richiesti.

Società di fatto rappresentata da più eredi che proseguono l’attività del defunto

Nel caso in cui più eredi, attraverso una società di fatto, realizzino la prosecuzione dell’attività del de cuius, le indicazioni contenute nelle istruzioni sono estensibili anche alla società di fatto rappresentata da più eredi che proseguono l’attività del defunto?

In considerazione del principio di prosecuzione dell’attività in capo agli eredi e tenuto conto dell’equiparazione tra la società di fatto e le società di persone, ai sensi dell’articolo 5, Tuir, quest’ultima possa fruire del contributo in esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a 2.000 euro per tali soggetti, poiché riconducibili a quelli diversi dalle persone fisiche.

Imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva e imprenditori individuali che hanno sospeso la partita Iva

Si ha diritto al contributo nelle seguenti situazioni:

1. imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva;

2. imprenditori individuali che hanno sospeso la partita Iva perché hanno affittato l’unica azienda?

Nel caso di impresa inattiva in CCIAA a con partita Iva non “cessata”, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, è possibile fruire del contributo. Al contrario, non è incluso nell’ambito del contributo l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda perché non esercita attività d’impresa.

 

Share Button