Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il comma 920 dell’articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell’articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma 1 dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

  • ai fini della deducibilità del costo,
  • ai fini della detraibilità dell’Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

Comma 1-bis all’articolo 164, Tuir deducibilità del costo del carburante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
lettera d), comma 1, dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 detraibilità dell’iva sul costo del carburante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All’atto dell’acquisto il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurne il costo e l’Iva versata.

L’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di emissione della fattura elettronica, l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’imposta.

La ratio della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell’Erario perpetrabile attraverso l’uso della scheda carburante.

Obbligo dell’acquirente del carburante pagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburante invio all’Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica

A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto de minimis utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione del credito.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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