La “Manovra correttiva” (D.L. 50/2017) ha introdotto, tra le varie novità, anche le nuove regole sugli affitti brevi, ovvero i contratti di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se gestiti attraverso agenzie immobiliari o portali online.

Le novità, che troveranno applicazione dal 1° giugno 2017, ammettono l’opzione per la cedolare secca del 21% anche per gli affitti brevi.

Viene quindi esteso il regime di tassazione della cedolare secca, che ora trova applicazione:

  • ai contratti brevi stipulati al di fuori dell’attività d’impresa anche se prevedono la prestazione di servizi di pulizia locali e di cambio biancheria,
  • ai contratti di sublocazione (in tal caso, però, pur operando il regime della cedolare secca, il reddito non potrebbe essere tassato quale reddito fondiario. Pertanto, in mancanza di opzione per la cedolare secca, il canone di locazione percepito sarebbe comunque tassato tra i redditi diversi),
  • ai contratti di godimento oneroso stipulati dal comodatario dell’immobile.

Inoltre gli agenti immobiliari o i portali internet che esercitano attività di intermediazione agiranno come sostituti d’imposta, effettuando una ritenuta del 21% sugli importi corrisposti a titolo di canone di locazione, nel caso in cui intervengono nella fase di pagamento.

La ritenuta, che dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, sarà considerata a titolo d’imposta se il percettore opterà per la cedolare secca, mentre dovrà essere considerata a titolo di acconto se si opererà nell’ambito del regime di tassazione ordinaria. In ogni caso, resta fermo l’obbligo, in capo all’intermediario, di rilasciare la certificazione unica.

I soggetti che agiscono come intermediari, anche online, saranno inoltre sempre tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti, con le modalità che saranno individuate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 25 luglio 2017: l’omessa o infedele trasmissione dei dati comporterà l’applicazione di sanzioni da 250 a 2.000 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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