Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

4.208,40 euro

4.292,42 euro

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

4.077,12 euro

4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

Reddito

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

fino a 52.190 euro

24%

24,48%

da 52.190 euro

25%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 52.190 euro

23,25%

23,73%

da 52.190 euro

24,25%

24,73%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);

  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;

  • i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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