Con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.
Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l’incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps risulteranno essere le seguenti:
Soggetto iscritto alla Gestione Separata |
2022 |
2023 |
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Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica |
Titolare di partita Iva |
26,23% |
26,23% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL |
33,72% |
33,72% |
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Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL |
35,03% |
35,03% |
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Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica |
24% |
24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).
Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti |
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con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti) |
Collaboratori |
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dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente |
Associati in partecipazione di solo lavoro |
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dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali |
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dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
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