Scadenza al 30 giugno per il versamento della tassa annuale di iscrizione in CCIAA Camera di Commercio.

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale CCIAA  :

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

  • società semplici agricole;

  • società semplici non agricole;

  • società di persone;

  • società di capitali;

  • società cooperative e consorzi;

  • enti economici pubblici e privati;

  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;

  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;

  • società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;

  • società tra professionisti (Stp);

  • imprese estere con unità locali in Italia;

  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale CCIAA  :

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2021 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);

  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;

  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;

  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2021.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021, ha fissato gli importi del contributo dovuto per l’anno 2022 (importi invariati rispetto a quelli già previsti lo scorso anno).

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (importi arrotondati all’unità di euro):

Tipologia d’impresa/società

Costi sede

Costi U.l.*

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

120 euro

24 euro

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

53 euro

11 euro

Società semplici agricole

60 euro

12 euro

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

66 euro

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)

18 euro

  • L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro per ognuna di esse, a eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2021 ai fini Irap

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0

100.000

200 euro (misura fissa)

oltre 100.000

250.000

0,015%

oltre 250.000

500.000

0,013%

oltre 500.000

1.000.000

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto CCIAA da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Sono soggetti a riduzione anche:

  • l’importo minimo, che quindi risulta pari a 100 euro;

  • l’importo massimo, che quindi risulta pari a 20.000 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2020/2022 l’incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale di competenza di CCIAA che con apposite delibere hanno disposto il finanziamento di specifici programmi e progetti.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2022 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale CCIAA è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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