Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2023. Eccezione riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva (con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro) che potranno versare il secondo acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023. 

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie: 

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2022;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2023 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. 

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso. 

  Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il fac simile allegato alla presente comunicazione. 

 

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)  

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.  

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì: 

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; 
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi. 

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto. 

 

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità) 

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate: 

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2023. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre; 
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2023. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre; 
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2022, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).  

 

I soggetti interessati dalla proroga di versamento al 16 gennaio 2024 

L’articolo 4, D.L. 145/2023 ha previsto il rinvio (esclusivamente per il periodo di imposta 2023) del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro nel 2022. Non sono interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail. 

Per tali soggetti sarà possibile: 

  • versare il secondo acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, anziché entro il 30 novembre 2023; 
  • versare il secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 gennaio 2024, le successive aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile. 

Non possono beneficiare della proroga le società di ogni tipo e le persone fisiche senza partita Iva, oltre a quelle titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022. 

 

Compensazione 

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta: 

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24; 
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap). 
  Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24. 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011. 

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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