ll Decreto Fiscale (in particolar modo si tratta dell’articolo 6, D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021) è intervenuto nella disciplina del “patent box” (agevolazione finalizzata ad incentivare gli investimenti su asset immateriali), di fatto trasformandolo in una maggiorazione nella deduzione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti (si parla infatti anche di “super-deduzione”).

Tale disciplina ha peraltro subito alcune modifiche tramite la successiva Legge di Bilancio 2022.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Irap, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina del patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.

Il nuovo regime consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.

Con il provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa il funzionamento di tale disposizione.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

Beni materiali agevolabili

L’agevolazione consente di maggiorare, in misura pari al 110%, le spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

  1. software protetto da copyright;

  2. brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

  3. disegni e modelli giuridicamente tutelati;

  4. 2 o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Attività rilevanti

Per attività rilevanti si intendono:

  1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto Mise;

  2. le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto Mise;

  3. le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto Mise;

  4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In tal caso, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

Definizione delle spese agevolabili

Le spese su cui applicare la maggiorazione della deduzione (ad esclusione di quelle sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa) sono:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  2. quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività;

  3. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;

  4. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;

  5. spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili patent box gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in relazione alla loro competenza.

Le quote di ammortamento, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito della maggiorazione.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale Patent Box

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle di ricerca fondamentale e di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

In caso di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Documentazione Patent Box

Nel provvedimento l’Agenzia delle entrate si sofferma anche sui supporti documentali necessari per provare il sostenimento delle spese nell’ambito della attività connesse all’ottenimento dei beni immateriali agevolabili.

Per le micro-imprese e le piccole e medie imprese è possibile predisporre i prospetti riepilogativi secondo modalità semplificate, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione. In assenza della comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Opzione

L’opzione per il nuovo patent box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce; essa ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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