È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, comma 1

Rifinanziamento Fondo attività chiuse

Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. 73/2021 per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.

Articolo 1, commi 2-3

Sospensione versamenti

Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.

Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 2

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:

1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:

a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

Con provvedimento Mise, saranno individuati:

– termini e modalità di invio della domanda;

– indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;

– necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

– modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3, comma 1

Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici

Il Fondo di cui all’articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l’anno 2022, di 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore di parchi tematici e acquatici, parchi geologici e giardini zoologici.

Articolo 3, comma 2

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà

Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni bis, viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.

In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Articolo 3, comma 3

Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino

Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 47.51, 47.71, 47.72.

Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.

Articolo 4

Esonero contributivo turismo

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Articolo 5

Tax credit locazione imprese turistiche

Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. tax credit locazioni previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 6

Proroga validità bonus termali

Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all’8 gennaio 2022.

Articolo 7

Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’elenco sotto riportato che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.

Codici Ateco

Turismo

– Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)

– Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Ristorazione

– Ristorazione – Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)

– Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)

– Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)

– Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)

– Ristorazione con somministrazione (56.10.1)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)

Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)

Attività ricreative

– Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)

– Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)

– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)

Altre attività

– Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)

– Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)

– Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)

– Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)

– Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)

– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ATECO 52.22.09)

– Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ATECO 52.23.00)

– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)

– Attività di proiezione cinematografica. (codici ATECO 59.14.00)

– Organizzazione di feste e cerimonie (codici ATECO 96.09.05)

Articolo 8, comma 3

Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria

L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.

Articolo 9, comma 1

Sponsorizzazioni sportive

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che la norma prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.

L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il I trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

Articolo 9, comma 2

Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo

Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Articolo 9, comma 3

Potenziamento del movimento sportivo

Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Articolo 10, commi 1 e 3

Transizione 4.0

Intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 14, commi 1-2

Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agli oneri derivanti, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Articolo 15, commi 1-2 e 4

Credito di imposta imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 16

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia.

Entro 30 giorni a decorrere dal 27 gennaio 2022, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, D.Lgs. 79/1999.

Articolo 19, comma 6

Detrazioni per carichi di famiglia

Viene modificato l’articolo 12, Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.

Nello specifico, il comma 1, lettera d), ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell’articolo 433, cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.

Il nuovo comma 4-ter prevede poi che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’articolo 12, Tuir anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta.

Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c) come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l’erogazione dell’assegno unico e universale.

Articolo 22, commi 1-2

Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica

Alle aziende di minimo 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 207/2012, viene data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, D.L. 103/2021.

Articolo 22, comma 4

Proroga sospensione mutui Comuni cratere Centro Italia

Modificando l’articolo 14, comma 6, D.L. 244/2016, viene previsto che per i pagamenti di cui all’articolo 48, comma 1, lettera g), D.L. 189/2016, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2022 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Modificando l’articolo 2-bis, comma 22, D.L. 148/2017, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospendere le rate del mutuo o dei finanziamenti.

Articolo 23

Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015

Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico viene soppresso l’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5. In sostanza, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 l’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le modifiche all’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015 dispongono che in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015 viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

All’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 viene previsto che l’esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.

Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato il comma 5 dell’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 ovvero la previsione, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Articolo 26

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione Mipaaf sono istituiti 2 fondi denominati:

– Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (c.d. Fondo di parte capitale), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022; e

– Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (c.d. Fondo di parte corrente), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione Europea, ed è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto Mipaaf.

Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto Mipaaf sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito.

La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Articolo 27

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Modificando l’articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.

Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.

Articolo 28

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Viene introdotta, nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

A decorrere dal 27 gennaio:

– in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;

– in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d’imposta per sanificazione.

I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

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