Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con circolare n. 76689 del 17 ottobre ha definito le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche per le imprese agricole. Possono presentare la domanda per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, come identificate dall’art. 2 del Decreto:

  • piccole e medie imprese come definite nell’Allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e imprese diverse dalle PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese ammissibili per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico, sono relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il periodo di imposta dal 1/1/2016 al 31/12/2016. Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA. Le imprese sono tenute a conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

Per quanto riguarda modalità e termini di presentazione delle istanze, le imprese possono presentare la domanda alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, vale a dire dal 20 al 28 febbraio 2017. L’istanza debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica

  • Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B);
  • Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B).

L’istanza di concessione del credito di imposta (Allegato 1A), firmata digitalmente a pena di inammissibilità, è presentata all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” e deve riportare il seguente oggetto: DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA. Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

Ricevute le istanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità e determina l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta viene ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il Ministero comunica all’impresa l’importo effettivamente spettante dell’agevolazione dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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