Uno dei tasti dolenti per le imprese in contabilità semplificata era costituito dalla gestione delle perdite fiscali; tali soggetti, tradizionalmente erano caratterizzati dal divieto di riporto, con possibilità di utilizzo di dette perdite per abbattere altri redditi conseguiti dal contribuente (ad esempio, utilizzo della perdita d’impesa per ridurre redditi di lavoro dipendente).

Da quando, però, nel 2017, il regime di contabilità semplificata è passato al criterio di cassa senza possibilità di rilevare le rimanenze al termine del periodo d’imposta, in molte situazioni i contribuenti si sono trovati a dover rilevare perdite fiscali che non potevano essere oggetto di riporto e, quindi, nella sostanza, finivano per essere sprecate.

La Legge di Bilancio interviene sul punto, ridisegnando le regole di utilizzo delle perdite previste per tali soggetti (introducendo un regime di riporto analogo a quello previsto per i soggetti Ires), nonché disponendo una previsione transitoria per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per il recupero di quelle 2017.

 

Le perdite delle imprese Irpef

Sino al 2018, i soggetti Irpef presentano una gestione differenziata delle perdite fiscali a seconda della propria natura:

  • mentre le imprese in contabilità ordinaria erano caratterizzate dal diritto al riporto delle perdite fiscali, seppur limitato nel tempo (5 anni);
  • le imprese in contabilità semplificata e i professionisti vedevano precluso ogni riporto della perdita, ma con il diritto di poterla impiegare nel medesimo anno in opposizione degli altri redditi conseguiti dal contribuente (evidentemente, se il contribuente non possiede altre fonti di reddito, tali perdite finiscono per scomparire).

La Legge di Bilancio 2019 interviene sul punto per introdurre una disciplina per le imprese (mentre nulla cambia per i professionisti) analoga a quella attualmente prevista dall’articolo 84, Tuir applicabile alle società di capitali.

La riformulazione dell’articolo 8, comma 1, Tuir è finalizzata a riconoscere ai soggetti Irpef, a prescindere dal tipo di contabilità adottato (quindi sia per imprese e società in contabilità ordinaria, così come per quelle che adottano la contabilità semplificata), la possibilità di riporto delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.

Il successivo comma 3, in analogia a quanto previsto per le società di capitali, consente alle imprese soggette all’Irpef di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In altre parole se una ditta individuale, ad esempio, consegue una perdita di 300 e, l’anno successivo, consegue un reddito di 100, malgrado abbia a disposizione perdite superiori al reddito conseguito, comunque la perdita sarà utilizzabile solo per 80 (ossia l’80% di 100). La frazione residua di perdite (pari appunto a 220) potrà essere riportata nei successivi periodi d’imposta, per essere utilizzata con le medesime modalità.

 

Il sistema transitorio dei semplificati

La Legge di Bilancio 2019 prevede, inoltre, un regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata, rispettivamente per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per le perdite 2017, che quindi vengono “riesumate” dal provvedimento (senza tale intervento, infatti, dette perdite non sarebbero più utilizzabili visto che il loro riporto, in passato, era precluso).

Tale disciplina (soprattutto quella riguardante il recupero delle perdite 2017, visto che i semplificati proprio in tale anno sono passati al regime di cassa, quindi senza rilevazione delle rimanenze finali) potrebbe causare un ingente impatto in termini di riduzione di gettito: proprio per attenuarne l’impatto, per i soggetti in contabilità semplificata è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40 e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi 2 periodi d’imposta (2019 e 2020).

Per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%).

In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 saranno come di seguito trattate:

  • compensazione nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019;
  • compensazione nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020;
  • a regime, compensazione nella misura ordinaria dell’80% a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021.

La disposizione transitoria relativa alle perdite realizzate nel 2018 e 2019 non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, che invece vantano un riporto illimitato e senza limiti nell’utilizzo.

 

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