Con riferimento alle operazioni effettuate a partire da sabato 17 settembre 2011, si dovrà applicare l’aliquota Iva ordinaria nella nuova misura del 21%. Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (cosiddetto “momento impositivo”) occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

 

Per agevolare gli operatori nella gestione delle cosiddette operazioni “a cavallo”, si forniscono a titolo esemplificativo una serie di situazioni riferite al passaggio alla nuova misura dell’aliquota ordinaria.

 

NOTE PRO FORMA  
In data 15 gennaio 2011 un professionista (avvocato) ha concluso una prestazione a fronte di un incarico ricevuto da un’impresa, provvedendo in tale data ad emettere nota pro forma per l’importo complessivo di € 15.000,00.

Alla data del 17 settembre 2011, non avendo ancora incassato la prestazione, è opportuno che il professionista provveda ad emettere una nuova pro forma, considerando l’incremento che si verificherà in occasione della fatturazione per effetto dell’incremento dell’aliquota Iva al 21%.

 

FATTURAZIONE DIFFERITA  
Nel mese di settembre 2011 un’impresa cede beni accompagnati da documento di trasporto (ddt) nei confronti di altra impresa, riservandosi di emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura deve concorrere alla liquidazione Iva di settembre).

Tale fattura riepilogativa dovrà contenere separatamente le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) e quelle avvenute successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). Le prime cessioni sconteranno l’applicazione dell’aliquota Iva al 20% mentre le seconde cessioni sconteranno la nuova aliquota del 21%.

 

FATTURAZIONE SUPER DIFFERITA  
Nel mese di settembre 2011 l’impresa X cede all’impresa Y una serie di beni precedentemente acquistati dall’impresa Z, la quale provvede direttamente alla consegna degli stessi all’impresa Y (cosiddetta triangolazione nazionale).
Per tali cessioni l’impresa X potrà emettere fattura riepilogativa entro il giorno 30 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura l’Iva diviene esigibile nel successivo mese di ottobre).

Anche in questo caso per le cessioni accompagnate da documento di trasporto (ddt) eseguite dall’impresa Z nei confronti dell’impresa Y per conto dell’impresa X, dovranno essere inserite nella fattura riepilogativa emessa dall’impresa X tenendo conto della data di consegna:

  • ·                    per le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) troverà applicazione l’aliquota Iva del 20%
  • per quelle avvenuto successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). troverà applicazione l’aliquota Iva del 21%.

 

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI  
In data 16 settembre 2011, l’impresa X, aggiudicataria di un appalto pubblico, in corrispondenza dell’avvenuta esecuzione della prestazione, emette fattura nei confronti del Comune X per € 300.000 + Iva, beneficiando del differimento dell’esigibilità dell’imposta in base alla previsione contenuta nell’articolo 6 ultimo comma del decreto Iva.

In tale situazione il momento di effettuazione dell’operazione va individuato seguendo le regole generali e pertanto alla prestazione in oggetto si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 20% (pari a € 60.000).

 

PAGAMENTO DI ACCONTI  
Un’impresa edile di costruzione ha ricevuto in data 6 giugno 2011 un acconto di € 100.000 + Iva 20% (€ 20.000) in relazione ad un preliminare di vendita che prevede in data 1 ottobre 2011 la cessione di un capannone industriale al prezzo di € 250.000 euro + Iva.

In sede di atto di cessione l’impresa edile, restando ferma la fatturazione dell’acconto percepito nel mese di giugno, dovrà procedere alla fatturazione della differenza, pari ad € 150.000, assoggettando la stessa ad Iva applicando l’aliquota Iva ordinaria del 21% (€ 31.500).

 

FATTURAZIONE ANTICIPATA  
Una società che svolge attività di elaborazione dati in data 15 settembre 2011, per accordi contrattuali presi con l’azienda cliente, emette fattura per prestazioni ancora da eseguire per l’importo di € 10.000 + Iva. Il pagamento avviene in data 25 settembre. L’aliquota applicata all’operazione è quella ordinaria del 20% essendo rilevante il momento anticipato di emissione della fattura rispetto a quello dell’avvenuto pagamento.

 

 

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  
L’impresa X ha fatturato nel maggio 2004 prestazioni nei confronti dell’impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (euro 10.000). Dopo numerosi solleciti risultati infruttuosi, nel 2007 interviene il fallimento della società Y con insinuazione al passivo da parte della società X in relazione al credito chirografario da essa maturato. In data 4 ottobre 2011 si chiude la procedura fallimentare senza prevedere alcuna assegnazione nei confronti dell’impresa X. La società X provvede quindi ad emettere nota di variazione per il recupero dell’Iva assolta in relazione alla prestazione mai riscossa. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione “effettuata” con applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

 

 

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO  
L’impresa X ha fatturato nel mese di agosto 2011 una cessione di beni nei confronti dell’impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (€ 10.000,00). In data 4 ottobre, l’impresa X accortasi di aver commesso un errore materiale nella formazione del documento (l’imponibile era pari a 60.000 e non 50.000) provvede quindi ad emettere nota di variazione in aumento per assoggettare ad Iva il maggior imponibile. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione “effettuata” con applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

 

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE “NAZIONALE”  
In data 31 agosto 2011 una impresa edile che agisce in qualità di subappaltatore emette fattura per servizi resi ad aliquota ordinaria nei confronti dell’impresa appaltatrice per € 20.000.
In data 16 settembre 2011, l’impresa appaltatrice provvede, in base a quanto previsto dall’art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 5 ottobre 2011.

L’elemento che fa scattare il momento impositivo è l’emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l’integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell’aliquota nella misura del 20%.

 

SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORE COMUNITARIO  
In data 15 settembre 2011 l’impresa italiana X riceve fattura da un operatore francese a fronte di una prestazioni di servizi generica ricevuta pari ad € 10.000. Nella stessa data l’impresa italiana X provvede, in base a quanto previsto dall’art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 4 ottobre 2011.

L’elemento che fa scattare il momento impositivo è l’emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l’integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell’aliquota nella misura del 20%.

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