L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d’imposta 2022, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2023, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2023 ci sono quelle che riguardano:

  • l’indicazione dei bonus stabiliti per contrastare il caro energia e bollette e il bonus carburante, punto 474 e seguenti;
  • le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico (nuovo Assegno Unico universale) punto 361 e seguenti;
  • l’indicazione del nuovo trattamento integrativo per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro (ovvero 28.000 euro al verificarsi di taluni requisiti) punto 390 e seguenti;
  • la creazione di uno spazio nell’ambito della sezione contributi, per dichiarare il lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
  • l’aggiornamento del set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2.000 euro (articolo 1, comma 155, Legge di Bilancio 2022).

Termini

La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Il termineper la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo 16 marzo 2023.

Resta fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2023).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • Certificazione Unica 2023, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sanzioni

L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti, rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

 

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