È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 1, commi 2 e 3 Clausole di salvaguardia Viene prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote Iva e accise. Per gli anni seguenti, si prevede l’aumento dell’Iva nei seguenti termini: – aliquota ridotta dal 10 al 12% e – aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e, a decorrere dal 2022 al 26,5%.
Articolo 1, commi 4 e 5 Deducibilità Imu A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell’Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l’Imi (Provincia di Bolzano) e l’Imis (Provincia di Trento).
Articolo 1, comma 6 Riduzione aliquota cedolare secca a regime L’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%. Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, comma 8 Sgravio contributivo per apprendistato giovanile Viene previsto per l’anno 2020, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Articolo 1, comma 9 Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail Viene estesa al 2022 la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. Le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, su proposta dell’Inail, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.
Articolo 1, comma 10 Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani La riduzione dei contributi di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, L. 205/2017, viene, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, estesa ai lavoratori di età pari a 34 anni e 364 giorni. Inoltre, viene, in via transitoria, elevata la misura dello sgravio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Articolo 1, comma 11 Bonus occupazionale giovani eccellenze Viene modificato il c.d. bonus assunzione delle giovani eccellenze di cui all’articolo 1, commi 706 e ss., L. 145/2018, rinviando, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 205/2017.
Articolo 1, comma 12 Esenzione Irpef NASpI Viene introdotta l’esenzione Irpef della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2020, stabilirà criteri e modalità di attuazione.
Articolo 1, comma 13 Esclusione dell’addizionale contributiva per lavori a termine Vengono estese le esclusioni dall’addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato a: – lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019; – rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
Articolo 1, comma 65 Edilizia residenziale pubblica e scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili Gli enti pubblici – strumentali e non – delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata possono usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.
Articolo 1, comma 70 Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Viene riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito. In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Articolo 1, comma 75 Monopattini come biciclette (incentivi alla mobilità condivisa) Si equiparano i monopattini elettrici, con potenza massima 500 W, ai velocipedi (biciclette). Ciò comporta, tenendo conto delle diverse prescrizioni del D.M. 229/2019, facilitazioni alla circolazione.
Articolo 1, commi 85-100 Green new deal Viene istituito un Fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, avente lo scopo di sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità, nonché l’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi. In particolare, è prevista la concessione, da parte del Mef, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell’80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: – decarbonizzazione dell’economia; – economia circolare; – rigenerazione urbana; – turismo sostenibile; – adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.
Articolo 1, commi 113-117 Rinnovo veicoli società di trasporto Vengono stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa la locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI. Il contributo varia, in ragione della tipologia di veicolo, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Mef entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione.
Articolo 1, comma 118 Credito per monitoraggio strutturale immobili Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Con un decreto Mef, da adottarsi entro il 1° marzo 2020, saranno definiti: – criteri e procedure per l’accesso al beneficio; – eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo; – ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame
Articolo 1, comma 123 Fondo per l’innovazione in agricoltura Viene introdotto, nello stato di previsione del Mise, un Fondo per gli investimenti innovativi in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che producono un reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir.
Articolo 1, comma 175, lettera a) Proroga detrazione risparmio energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Vengono abrogate anche le seguenti previsioni: – riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; – esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; – detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Viene, inoltre, prorogata per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Articolo 1, comma 175, lettera b) Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir. Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Articolo 1, comma 176 Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
Articolo 1, commi 177-180 Sport bonus Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018. Viene previsto che per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro. Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall’articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, con cui sono previste le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.
Articolo 1, comma 181 Esonero contributi per lo sport femminile Per incentivare lo sport al femminile, viene introdotto per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro annui.
Articolo 1, comma 183 Esenzione Irpef redditi fondiari di coltivatori diretti e Iap Viene confermata per l’anno 2020 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, tale esenzione viene prevista, per l’anno 2021, in misura pari al 50%.
Articolo 1, commi 184-197 Credito di imposto investimento beni strumentali nuovi Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”. Requisiti soggettivi Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Al contrario, non possono accedere all’agevolazione: 1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001). È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tipologia beni agevolabili I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti: 1. veicoli e altri mezzi di trasporto; 2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi; 3. fabbricati e le costruzioni; 4. beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015; 5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0). Misura del credito Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento: 1. investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”: – 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; 2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza; 3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni. Utilizzo del credito Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali. Il credito può essere utilizzato rispettivamente: – per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante; – a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B. Il credito d’imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale. Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise. Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Successiva cessione dei beni agevolati In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile. Controllo e monitoraggio I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000. Regime transitorio – rapporti con super e iper Il credito d’imposta non si applica: 1. agli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento; 2. agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.
Articolo 1, commi 198- 209 Nuovo credito R&S Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all’articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d’imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. Requisiti soggettivi Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: – dalla forma giuridica; – dal settore economico di appartenenza; – dalla dimensione e – dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Al contrario, non possono accedere al credito: – le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; -le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Le attività di R&S ammesse Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE. Sono considerate ammissibili le seguenti spese: di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;per contratti di ricerca extra-muros con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di R&S sia svolta internamente all’impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati. L’attuazione è demandata a un decreto Mise. Le attività di innovazione tecnologica Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile: – attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; – attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. L’attuazione è demandata a un decreto Mise. Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma. Le attività innovative Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. L’attuazione è demanda a un decreto Mise. Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma. La misura del credito di imposta Il credito di imposta è riconosciuto: – per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi; – per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi; – per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta; – per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Utilizzo del credito Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto. Adempimenti per il riconoscimento Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione “A” (in tal caso si incrementa il bonus di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000. Si segnala che la norma fa cessare l’operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.
Articolo 1, commi 210-217 Proroga credito di imposta formazione 4.0 È prorogata al 2020 la disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori. È eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all’interno dei CCNL. Modifica importi Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito: – per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; – per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; – per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. Modalità utilizzo del credito Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione. È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale del credito stesso. Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.
Articolo 1, comma 218 Proroga credito di imposta sisma Centro Italia Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater, D.L. 8/2017, per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Articolo 1, commi 219-224 Bonus facciate Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal: – decreto Mise 26 giugno 2015 e – decreto Mise 26 gennaio 2010. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all’ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall’ente.
Articolo 1, comma 225 Redditi settore florovivaistico Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’articolo 56-bis, Tuir, viene previsto che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando, all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini Iva, un coefficiente di redditività fissato nella misura del 5%.
Articolo 1, commi 226-229 Nuova Sabatini – Investimenti Sud – Investimenti ecosostenibili La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure: – 105 milioni di euro per l’anno 2020; – 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e – 47 milioni di euro per l’anno 2025. Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30% per gli investimenti Industria 4.0. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate. Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
Articolo 1, comma 286 Innalzamento massimali Sogei Viene prevista, a decorrere dal 2020, la rideterminazione dei massimali relativi alla convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Mef e la Sogei Spa.
Articolo 1, comma 287 Reintroduzione Ace Viene, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l’agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l’applicazione dell’aliquota del’1,3%. Con la reintroduzione dell’Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.
Articolo 1, commi 288-290 Incentivi all’utilizzo dei pagamenti elettronici Con il fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020 A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.
Articolo 1, comma 300 Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali Per effetto della sostituzione del comma 1 dell’articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. “crescita”, è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a – 10 milioni per il 2019 e – 5 milioni di euro per il 2020. Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.
Articolo 1, comma 316, lettera b) Zona franca doganale nel porto di Taranto Con il fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell’area portuale di Taranto e sostenerne l’occupazione, viene istituita la zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) 952/2013. La relativa perimetrazione è definita dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio e approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Articolo 1, comma 316, lettera c) Proroga al 2022 per gli acquisti nelle ZES Per effetto della modifica apportata all’articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, viene stabilito che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 1, comma 319 Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno Il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 98-110, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, viene prorogato al 31 dicembre 2020. Gli investimenti devono essere in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, Abruzzo e Molise.
Articolo 1, comma 320 Resto al Sud Per effetto dell’introduzione all’articolo 1, D.L. 91/2017, del nuovo comma 2-bis, per gli anni 2019 e 2020, ai fini della fruizione dell’agevolazione c.d. Resto al Sud, il requisito del limite di età (compresa tra i 18 e i 45 anni) è soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della L. 145/2018, quindi dalla data del 1° gennaio 2019.
Articolo 1, comma 334 Esenzione partecipazione alla spesa sanitaria per minori A partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi di sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state adottate dall’autorità giudiziaria, sono considerati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale.
Articolo 1, comma 340 Bonus bebé Viene rifinanziato l’assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’importo dell’assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato: a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Articolo 1, comma 342 Congedo obbligatorio di paternità Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.
Articolo 1, commi 343 e 344 Bonus asili nido A decorrere dal 2020, il c.d. bonus asili nido viene così rimodulato: – 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; – 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro).
Articolo 1, commi 346 e 347 Detrazione per studio e pratica della musica Viene introdotta all’articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.
Articolo 1, commi 355 e 356 Esenzione canone Rai A decorrere dal 2020, ai fini dell’esenzione del pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge, è fissata a 8.000 euro annui. A tal fine, viene anche precisato che la convivenza si riferisce ad altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
Articolo 1, commi 357 e 358 Card cultura Per l’anno 2020, la c.d. card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.
Articolo 1, comma 361 Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite Per effetto della modifica apportata all’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall’imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, comma 393 Bonus edicole Per il 2020, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 806 – 809, L. 145/2018, previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. L’agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Articolo 1, comma 394 Differimento abolizione contributi per imprese radiofoniche In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione, vengono differiti di 12 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.
Articolo 1, commi 446-448 Abolizione del superticket Si prevede l’abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. superticket).
Articolo 1, comma 473 Ape sociale Viene prorogata al 2020 la sperimentazione della Ape sociale, indennità corrisposta la fine del conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. A tal fine sono aumentati i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio nelle seguenti misure: – 108 milioni di euro per il 2020; – 218,7 milioni di euro per il 2021; – 184,6 milioni di euro per il 2022; – 124,4 milioni di euro per il 2023; – 57,1 milioni di euro per il 2024 e – 2,2 milioni di euro per il 2025.
Articolo 1, comma 476 Pensionamento “opzione donna” Viene modificato l’articolo 16, comma 1, D.L. 4/2019, prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (anziché 31 dicembre 2018) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Articolo 1, commi 477 e 478 Perequazione automatica trattamenti pensionistici Viene modificata la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021. La misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo Inps. Per i casi di importo complessivo superiore, sono confermate le aliquote previste dall’attuale disciplina transitoria. A decorrere dal 2022, è prevista l’applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella ex articolo 69, comma 1, L. 388/2000. La perequazione è prevista nelle seguenti misure: – 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo Inps; – 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo; – 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Articolo 1, commi 479-481 Reddito e pensione di cittadinanza A decorrere dal 2020 vengono stanziati 35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza, anche attraverso i Caf in convenzione con l’Inps, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), affidate ai medesimi Caf. Sempre dal 2020, al fine di finanziare le relative attività da parte degli istituti di patronato, è disposto l’incremento di 5 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 1, commi 483-485 Riapertura termini accesso facoltativo prestazioni creditizie Vengono riaperti i termini per l’iscrizione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della “Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP”, e dei dipendenti o pensionati delle Amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 iscritti a enti o gestioni previdenziali diverse dalla Gestione speciale, che alla data del 1° gennaio 2020 non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L’adesione, che è irrevocabile, avviene previa comunicazione scritta all’Inps da effettuarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.I. attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2020.
Articolo 1, commi 501 e 502 Sostegno imprese colpite dalla cimice asiatica Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e a essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004. Entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15, D.Lgs. 102/2004, è incrementato i misura pari a: – 40 milioni di euro per l’anno 2020 e – 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
Articolo 1, comma 503 Decontribuzione nuove iscrizioni coltivatori diretti e Iap Viene riproposta, per i coltivatori diretti e gli Iap, con età inferiore a 40 anni e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’Inps provvederà al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Mipaaf, al Mise, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mef. La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis.
Articolo 1, commi 504-506 Incentivi all’imprenditoria femminile Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Criteri e modalità saranno stabiliti con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Mipaaf.
Articolo 1, comma 507 Fondo competitività settore agricolo Viene istituito, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, nello stato di previsione del Mipaaf il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale pari a: – 15 milioni di euro per il 2020 e – 14,5 milioni di euro per il 2021 finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno definiti criteri e modalità di ripartizione del Fondo.
Articolo 1, comma 508 Promozione del Made in Italy Viene modificata la lettera f) dell’articolo 30, D.L.133/2014, prevedendo che tra le azioni che devono essere contenute nel piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia adottato dal Mise, vi sia anche la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.
Articolo 1, comma 509 Agevolazioni per nuovi impianti di colture arboree pluriennali In deroga a quanto previsto dall’articolo 108, Tuir, per il triennio 2020-2022, è incrementato del 20% la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Dal computo è escluso il costo per l’acquisto dei terreni.
Articolo 1, comma 510 Sanatoria nullità atti di trasferimento di terreni Al fine di favorire il ricambio generazionale, agli atti di vendita dei terreni, di cui all’articolo 13, comma 4-quater, D.L. 193/2016 (sono i terreni che Ismea è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata), si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 e hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria (articolo 46, comma 5, D.P.R. 380/2001 e articolo 40, comma 6, L. 47/1985).
Articolo 1, commi 513 e 514 Oleoturismo A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene estesa l’applicazione delle regole sull’enoturismo di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017, alle attività di oleoturismo. Si definiscono oleoturismo tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Articolo 1, commi 515-517 Sostegno al settore della pesca Per l’anno 2020 è previsto, per ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, un’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020. Il limite di spesa è individuato in 11 milioni di euro per il 2021. Con un D.I. sarà stabilita la disciplina per le modalità di pagamento. A tal fine, le risorse per l’anno 2021 vengono incrementate di 2,5 milioni di euro. Infine, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 di cui all’articolo 2, comma 5-decies, D.L. 225/2010 (L. 2010/2011), adottato con decreto Mipaaf del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.
Articolo 1, commi 520 e 521 Sviluppo innovazione in agricoltura Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, è introdotto, per le imprese agricole, un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto Mipaaf, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno definiti criteri, modalità e procedure per l’erogazione dei contributi. Per l’anno 2021 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro.
Articolo 1, comma 522 Fondo per l’agricoltura biologica Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, viene istituito nello stato di previsione del Mipaaf un fondo denominato Fondo per l’agricoltura biologica. La dotazione prevista ammonta a: – 4 milioni di euro per il 2020 e – 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con provvedimenti normativi sarà data attuazione agli interventi previsti.
Articolo 1, commi 524-527 Misure per l’economia circolare Viene previsto il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, – realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; – entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007; – che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia; – la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001; – con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici; – che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011. Con decreto Mise, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà definito l’incentivo che è erogato solo in riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Articolo 1, commi 559-569 Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia Viene introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere. I soggetti Viene considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Campione d’Italia. Soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. Momento di effettuazione Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene, al momento della consegna o della messa a disposizione, si trova nel territorio del Comune. Le forniture di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di Iva (che saranno definiti con un decreto Mef da emanarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2020), le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Esigibilità L’esigibilità è individuata: – per le forniture di beni nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e – per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo. Base imponibile La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Aliquote Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle % stabilite dalla legge federale svizzera per l’Iva. Dichiarazione La dichiarazione, che può essere presentata anche in via telematica, deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto Mef. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Il Comune può deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.
Articolo 1, commi 569-572 Modifiche in tema di Iva e accise per Campione d’Italia A decorrere dal 1° gennaio 2020: 1. ai fini dell’applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo, sia il comune di Campione d’Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano sono ricomprese nel territorio italiano; 2. per effetto delle modifiche apportate all’articolo 67, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972, si considerano importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra doganale è costituito dal solo territorio del Comune di Livigno. Ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non si applicano né la riduzione delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né le altre restrizioni in tema di franchigie doganali ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera ex articolo 4, commi 1 e 2, D.M. 32/2009. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d’Italia presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 e in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti Iva se hanno quale destinazione finale l’Italia.
Articolo 1, commi 573-576 Campione d’Italia: agevolazioni Irpef, Ires e Irap A decorrere dal 2020 e nel limite della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (UE) 1407/2013: – l’Irpef, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis, Tuir, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta, in riferimento ai redditi prodotti dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d’Italia e per quelli di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia; – le imposte per i redditi di impresa delle ditte individuali e dalle società Ires iscritte al 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis, Tuir sono ridotte al 50% per 5 periodi di imposta; e – l’Irap, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, D.Lgs. 446/1997, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta.
Articolo 1, commi 577-579 Credito di imposta investimenti Campione d’Italia A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, è introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14, Regolamento (UE) 651/2014), per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno. L’operatività dell’agevolazione, è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Articolo 1, comma 580 Determinazione reddito Campione d’Italia Per effetto delle modifiche apportare all’articolo 188-bis, comma 2, Tuir, viene esteso ai redditi d’impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a Ires la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%. Inoltre, modificando il successivo comma 6, che condiziona le agevolazioni al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis.
Articolo 1, comma 607 Riduzione sgravio contributivo imprese armatici Con decorrenza 2020, è introdotta una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato di cui all’articolo 6, D.L. 457/1997, che sarà corrisposto nel limite del 44,32%.
Articolo 1, comma 629 Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l’articolo 15, Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza dal 2020: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir. In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.
Articolo 1, comma 630 Accise sul gasolio commerciale Con decorrenza 1° ottobre 2020, viene meno l’accisa agevolata sul gasolio commerciale anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e a categorie inferiori. Inoltre, l’esclusione, con decorrenza 1° gennaio 2021 riguarderà anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.
Articolo 1, comma 631 Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica Vengono rimodulate le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operando un complessivo riordino all’interno del Testo Unico sulle accise.
Articolo 1, commi 632 e 633 Fringe benefit auto aziendali Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. La modifica riguarda l’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell’articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo. La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro: – 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro; -40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro; – 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
Articolo 1, commi 634-652 Plastic tax È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). Oggetto L’imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’imposta: – i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; – i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e – i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Momento impositivo ed esigibilità L’obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale o dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea. L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale: 1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; 2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea: a. all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica; b. all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato; c. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale. Soggetti passivi Soggetto passivo è: – per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche; -per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; – per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore. Misura dell’imposta L’imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI. Esclusioni dall’imposta L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione Europea ovvero l’esportazione, l’imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L’imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo. Dichiarazione di imposta La definizione dell’imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati. La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l’importatore) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale. In caso di un’imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento. Versamento dell’imposta Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale. L’imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009. Accertamento e riscossione I controlli sono delegati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La G. di F., al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni effettua i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l’espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall’articolo 2, D.Lgs. 68/2001. Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999. È previsto che non si procede all’iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all’imposta, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 10 euro. Rimborso È previsto il rimborso dell’imposta se indebitamente pagata. Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è di 2 anni dal pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l’azione penale, In tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro. Sanzioni Il regime sanzionatorio è così definito: – mancato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore a 500 euro); – ritardato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta (non inferiore a 250 euro); – tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Attuazione Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti: – identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea; – contenuto della dichiarazione trimestrale; – modalità per il versamento dell’imposta; – modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati; – modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità; – individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI; – modalità di rimborso dell’imposta; – svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo; – modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.
Articolo 1, commi 653-658 Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d’imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0. La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000. Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative.
Articolo 1, comma 659 Accisa sui tabacchi lavorati Vengono elevate le accise che gravano sui tabacchi lavorati.
Articolo 1, comma 660 Imposta di consumo prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo Per effetto del nuovo articolo 62-quinquies, D.Lgs. 504/1995, vengono assoggettate all’imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette (0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico). I prodotti sono messi in circolazione previo inserimento in apposita tabella di commercializzazione, affidata a determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono venduti al pubblico esclusivamente tramite rivenditori autorizzati alla vendita di generi di monopolio. L’imposta è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti sottoposti all’imposta di consumo ai consumatori che acquistano in Italia.
Articolo 1, commi 661-676 Sugar tax Viene istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come “bevande edulcorate“. L’imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto Mef, di natura non regolamentare, da pubblicarsi entro agosto 2020, con cui sono definite le modalità attuative. Oggetto Si definiscono bevande edulcorate i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. Edulcorante è qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2020, sarà stabilito il potere edulcorante, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore. Non sono soggette a imposta: – le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate all’export; – le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ex decreto, è inferiore o uguale a: – 25 grammi per litro per i prodotti finiti; e – 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Momento impositivo ed esigibilità L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: 1. all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2. all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea; 3. all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Soggetti passivi Soggetto obbligato al pagamento sono: 1. il fabbricante nel caso di prodotti nazionali; 2. l’acquirente nel caso di prodotti UE; 3. l’importatore. Misura dell’imposta L’imposta è dovuta nelle seguenti misure: – prodotti finiti: 10 euro per ettolitro; – prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione: euro 0,25 per chilogrammo. Dichiarazione di imposta e versamento I soggetti passivi devono presentare, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una dichiarazione mensile ai fini dell’accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l’imposta dovuta. Accertamento L’attività di accertamento è demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i cui funzionari, come gli appartenenti alla G. di F. possono accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni, nonché prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle bevande. Riscossione Per le somme dovute si applica la procedura di riscossione coattiva ex D.Lgs. 112/1999. Prima di avviare la procedura, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L’avviso di pagamento è notificato nel termine di 5 anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro. Rimborso L’imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il termine per la richiesta di rimborso è 2 anni dalla data del pagamento mentre di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Sanzioni Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: – mancato pagamento: dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore a 500 euro); – ritardato pagamento: 30% dell’imposta dovuta (non inferiore a 250 euro); – tardiva presentazione della dichiarazione: da 500 a 5.000 euro.
Articolo 1, comma 677 Deduzione buoni pasti mense aziendali Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull’articolo 51, Tuir. In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto: – una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; – per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell’importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro; – prestazioni rese in forma elettronica: 8. Resta invariato l’importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Articolo 1, comma 678 Digital tax Vengono apportate alcune modifiche alla struttura dell’imposta come introdotta con la L. 145/2018. Base imponibile L’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell’anno solare. Ai fini del computo delle soglie di ricavi che consentono l’applicazione dell’imposta, si prendono a riferimento i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento. Quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (la percentuale è definita in via convenzionale). Definizione di servizi digitali Non si considerano servizi digitali: a. la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale; b. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente: – i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; – le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf; – le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; – le sedi di negoziazione all’ingrosso ex articolo 61, lettera e), Tuf; – le controparti centrali; – i depositari centrali; – gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; – la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente; – lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. Corrispettivi È previsto che i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, comprendono l’insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione dì servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio imponibile. Non si considerano i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. Territorialità Un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, facendo riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali. Versamento Poiché l’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare, il versamento dell’imposta deve essere fatto entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento. Dichiarazione La dichiarazione annuale sull’ammontare dei servizi tassabili forniti deve essere presentata entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l’assolvimento degli obblighi è nominata una singola società del gruppo. Soggetti extra UE I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non comunitario o non appartenente allo Spazio economico europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali. Obbligo di contabilità I soggetti passivi dell’imposta devono tenere una contabilità per rilevare mensilmente: – le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, – gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili.
Articolo 1, commi 679 e 680 Tracciabilità detrazioni A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: – versamenti bancari o postali; – carte di debito, di credito e prepagate; – assegni bancari e circolari. Resta valido il pagamento in contanti per: – medicinali e dispositivi medici e – prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.
Articolo 1, commi 681-686 Analisi del rischio fiscale del contribuente Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate e la G. di F.si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l’esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l’effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
Articolo 1, comma 690 Estromissione beni immobili imprese individuali Viene riproposta l’estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Articolo 1, commi 691 e 692 Regime forfettario Viene abrogato il regime super forfettario di cui all’articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro. In particolare: – viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari; – viene inibito il regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato); – è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni; – ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
Articolo 1, commi 693-694 Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.
Articolo 1, comma 695 Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale al 26% l’imposta sostitutiva dell’Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L’imposta si applica all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.
Articolo 1, commi 696-704 Rivalutazione beni di impresa Viene reintrodotta la possibilità per: – società di capitali; – cooperative; – trust; e – altri enti pubblici e privati che 1. esercitano attività commerciali; 2. sono residenti nel territorio dello Stato; 3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi. Modalità di rivalutazione La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa. Le imposte sostitutive e il versamento Si applicano le seguenti imposte sostitutive: – al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%; -al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021. È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo: – per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi; – per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita. È ammessa la compensazione. Eventuale cessione dei beni rivalutati In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Soggetti Ias Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti Ias, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un’influenza dominante o notevole nell’impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
Articolo 1, commi 710 e 711 Modifiche soggettività Ivie e Ivafe Per effetto delle modificazioni apportate all’articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche: – enti non commerciali; – società semplici, Snc e Sas residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all’articolo 4, D.L. 167/1990. Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all’amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d’imposta. Infine, è previsto che, in riferimento all’Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Articolo 1, commi 712-715 Differimento deduzione componenti negativi Ires La deducibilità, ai fini Ires e Irap, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, pari al 12%, originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, viene rinviata ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. Il differimento avviene in quote costanti. La deducibilità, ai fini Ires e Irap, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell’IFRS 9, pari al 10%, è rinviata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028. La deducibilità, ai fini Ires e Irap, dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, pari al 5%, è rinviata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai 4 successivi. Il differimento avviene in quote costanti. Non si tiene conto di tali differimenti per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, commi 716-718 Addizionale Ires sui redditi attività in concessione In deroga al principio dell’irretroattività delle norme tributarie, viene elevata, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, al 27,5% l’aliquota Ires per il reddito derivante dall’attività svolta in base ai seguenti rapporti di concessione o autorizzazione: – concessioni autostradali; – concessioni di gestione aeroportuale; – autorizzazioni e concessioni portuali; e – concessioni ferroviarie. I soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo o, in qualità di partecipati, per la trasparenza fiscale, devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo al relativo versamento.
Articolo 1, comma 721 Fiscalità Università non statali Non scontano Ires le attività di formazione universitaria poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
Articolo 1, commi 722 e 723 Obblighi degli intermediari finanziari per l’acquisizione del codice fiscale USA A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense, per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti residenti negli USA, i cittadini statunitensi ovunque residenti, le entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli USA o da cittadini statunitensi, le istituzioni finanziarie operanti sul territorio italiano: – ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei predetti soggetti (articolo 5, comma 3, L. 95/2015), titolari dei conti finanziari esistenti al 30 giugno 2014, ove non sia stato ottenuto il codice fiscale; – richiedono, almeno una volta l’anno, ai predetti titolari il codice fiscale mancante; – prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari e ai flussi di pagamenti (prevista ex L. 95/2015), effettuano un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 decreto 6 agosto 2015, sui titolari del conto corrente, per acquisire il codice fiscale statunitense eventualmente mancante. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie obbligate a effettuare le predette comunicazioni, ove assolvano gli obblighi di comunicazione con le predette modalità semplificate e ottemperino agli obblighi istituiti dalle disposizioni in esame, non si applicano le sanzioni previste dalla L. 95/2015 ove non adempiano agli obblighi di acquisizione e comunicazione all’Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti cittadino o residenti negli USA esistenti al 30 giugno 2014.
Articolo 1, commi 725 e 726 Iva noleggio imbarcazioni da diporto Con decorrenza 1° aprile 2020, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini Iva, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione Europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. A tal fine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea.
Articolo 1, commi 727-730 Concessione per il gioco con apparecchi di intrattenimento Viene prevista una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.
Articolo 1, commi 731-735 Prelievo sugli apparecchi di intrattenimento e sulle vincite A decorrere dal 1° gennaio 2020, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps, sono: – fino al 31 dicembre 2020 il 23,85% e – a decorrere dal 1° gennaio 2021 il 24% delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e – fino al 31 dicembre 2020 l’8,5% e – a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’8,6% delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), Tulps e in misura non inferiore all’83% per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), Tulps. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), decreto 12 ottobre 2011, è pari al 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, decreto 12 ottobre 2011, è fissato al 20%.
Articolo 1, commi 738-783 Unificazione Imu-Tasi A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’Imu. Ambito di applicazione L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva. In particolare, continua ad applicarsi: – l’Imis per la Provincia di Trento e – l’Imi per la Provincia di Bolzano. Presupposto impositivo Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Definizioni Fabbricato – l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Abitazione principale – l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile. Pertinenza – quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Assimilazioni all’abitazione principale – si considerano tali, tra gli altri, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. Area fabbricabile – l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Terreno agricolo – terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Soggetti passivi Soggetti passivi sono: 1. possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; – genitore assegnatario della casa familiare; – concessionario di aree demaniali; – locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Base imponibile Fabbricati iscritti in Catasto – si applica all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto- se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti previsti da aggiornare con decreto Mef. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore. Aree fabbricabili – valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno. Terreni agricoli – si applica al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Riduzioni – la base imponibile è ridotta al 50% per: – fabbricati di interesse storico o artistico; – fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Aliquote Le aliquote e i regolamenti per l’anno di riferimento, hanno efficacia a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Abitazione principale di lusso – 0,5%. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Si applica la detrazione di 200 euro. Fabbricati rurali strumentali – 0,1%. Il Comune può ridurla fino all’azzeramento. Fabbricati beni merce – fino al 2021 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. A decorrere dal 2022 sono esenti. Terreni agricoli – o,76%. I Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Immobili D – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all’1,06% o ridurla fino allo 0,76%. Altre abitazioni – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all’1,06% o azzerarla. Abitazioni locate a canone concordato – l’aliquota è abbattuta al 75%. Esenzioni e riduzioni Soni esenti da imposta i terreni agricoli: – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola; – ubicati nei comuni delle isole minori; – a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e – ricadenti in aree montane o di collina ex articolo 15, L. 984/1977 in base alla circolare 9/1993. Sono inoltre esenti, tra gli altri: – immobili classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9; – fabbricati con destinazione a usi culturali ex articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973; – immobili posseduti e utilizzati dai soggetti no profit. Versamenti Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito. Per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene. Per le parti comuni dell’edificio il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore. Dichiarazione I soggetti passivi, a eccezione degli enti non commerciali del Terzo settore, presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Per gli enti non commerciali la dichiarazione dee essere presentata ogni anno. Deducibilità Imu È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l’imposta relativa agli immobili strumentali. La deducibilità è: – integrale a decorrere dal 2022; – al 60% per il 2020 e il 2021; e – al 50% per il 2019.
Articolo 1, comma 792 Riforma riscossione enti locali A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro. È previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione di tali entrate. Nell’atto devono essere indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Tali atti devono recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, riguardante l’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, dell’articolo 19, D.Lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell’atto impugnato. In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo. Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Con un decreto Mef saranno stabilite modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione. Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Viene introdotto l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare.
Articolo 1, commi 816-846   Canone unico patrimoniale di concessione A decorrere dal 2021 è introdotto il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di: – Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); – Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); – Icpdpa (imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni); Cimp (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari); e – canone per l’occupazione delle strade. Sempre a decorrere dal 2021 è introdotto il cd. canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, in sostituzione di: – Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); – Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); e – Tari (tassa sui rifiuti) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
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