La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d’imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

  • oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
  • è precluso l’accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Del regime forfettario avevamo già approfondito i principali elementi in questi articoli:

I chiarimenti dell’Agenzia

Attraverso la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e una serie di interpelli (dal n. 114 al n. 129) pubblicati il 23 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate fornisce numerose indicazioni riguardanti l’applicazione del regime, in particolare con riferimento alle nuove cause recentemente introdotte e precedentemente richiamate.

Di seguito si riassumono i chiarimenti più interessanti.

Verifica delle soglie di accesso Per accedere nel 2019 al regime forfettario, nella verifica dei ricavi o compensi incassati nel 2018 si deve far riferimento ai nuovi limiti (65.000 euro). Tale verifica va condotta tenendo conto delle regole proprie del regime contabile adottato (per cassa o competenza). Nel caso di superamento nel 2018 del vecchio limite, il contribuente potrà comunque mantenere il regime forfettario se comunque è stato rispettato il tetto di 65.000 euro. Viene peraltro precisato che, in caso di superamento in corso d’anno del limite di  65.000 euro, la fuoriuscita opererà esclusivamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo, senza conseguenze sul periodo d’imposta in corso.
Ritenute   I contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di effettuare ritenuta. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, l’esclusione dagli obblighi di sostituti d’imposta non ne comporta il divieto: è infatti facoltà degli stessi operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario.
Fattura elettronica I contribuenti che hanno prescelto il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ad eccezione di quella indirizzata a una P.A. per le quali il formato elettronico continua a essere obbligatorio. Per quanto riguarda le fatture ricevute, l’Agenzia precisa che in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la pec o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Tali fatture dovranno evidentemente essere conservate almeno su supporto cartaceo.
Prestazioni verso il datore di lavoro – verifica prevalenza   Sono preclusi dalla possibilità di accedere al forfettario i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro. Al fine di verificare la prevalenza dell’attività verso il datore di lavoro (attuale o precedente), occorre far riferimento ai ricavi/compensi conseguiti nel corso del periodo d’imposta.
Prestazioni verso il datore di lavoro – fuoriuscita   Poiché la causa di esclusione si innesca solo a seguito della prevalenza di attività nei confronti del datore di lavoro, tale aspetto può essere valutato solo a posteriori, al termine del periodo d’imposta; al verificarsi della prevalenza, il contribuente deve fuoriuscire dal regime forfettario, ma la fuoriuscita dovrà avvenire a partire dal periodo d’imposta successivo.
Prestazioni verso il datore di lavoro – tipologia di rapporti   Mentre dalla lettura della norma, che fa riferimento ai “datori di lavoro”, si poteva concludere che solo un rapporto di lavoro dipendente era idoneo a far sorgere la necessità di verificare un’eventuale prevalenza di fatturato, nella circolare n. 9/E/2019 viene richiamata l’attenzione sui soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir. Tra questi, l’Agenzia indica come potenzialmente ostativi i rapporti indicati all’articolo 50, Tuir alle lettere a) (soci di cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità) ed e) (compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale). In particolare, però, l’esclusione che potrebbe pesare di più è quella prevista in relazione ai rapporti di cui alla lettera c-bis: tra questi si segnalano i rapporti di collaborazione e i redditi percepiti dagli amministratori/collaboratori. L’Agenzia precisa comunque che: •    con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge; •    al contrario, la causa ostativa si innescherà comunque quando l’interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio: licenziamenti, dimissioni etc.) con conseguente prosecuzione con l’ex datore di lavoro ovvero con soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili attraverso la propria partita Iva avvenga per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Prestazioni verso il datore di lavoro – praticanti L’articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018 ha stabilito che la causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Partecipazioni in società Se la partecipazione ostativa viene ceduta entro la fine dell’anno precedente, il contribuente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. L’Agenzia fissa una deroga per il solo 2019, alla luce del fatto che la le legge di bilancio è stata pubblicata solo il 31 dicembre 2018: se a tale data il contribuente si fosse trovato in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Quindi per il 2019 il regime forfettario risulterebbe salvo, a patto di liberarsi nel 2019 della partecipazione in oggetto. Non costituisce causa ostativa l’acquisizione per eredità delle partecipazioni, qualora sia rimossa entro la fine dell’anno; in caso contrario il contribuente fuoriesce dal regime forfetario nell’anno successivo.
Partecipazione in società di persone In merito alle partecipazioni in società di persone va segnalato che il solo possesso risulta ostativo (anche nel caso in cui la società sia inattiva), prescindendo da controllo e riconducibilità, che invece regolano l’applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in Srl. Risulta ostativa anche la quota di accomandante in una Sas (interpello 120/2019). La legge di bilancio ha introdotto quale elemento ostativo il fatto di partecipare ad una impresa familiare, da intendersi ovviamente nella qualità di collaboratore; tale causa ostativa comprende anche la partecipazione in imprese coniugali. Il divieto di partecipare ad associazioni riguarda unicamente quelle che attribuiscono al contribuente un reddito ai sensi dell’articolo 5, Tuir (quindi, ad esempio, le associazioni professionali, non certo le associazioni sportive). L’Agenzia precisa inoltre che sono ostative: •    le partecipazioni in società di fatto esercenti attività commerciale, in quanto soggetti che risultano assimilati alle società in nome collettivo; •    il possesso della sola nuda proprietà di partecipazioni, in quanto, secondo l’Agenzia, non è situazione espressamente esclusa dalla disposizione normativa in commento, non risultando in contrasto con la menzionata ratio legis (a parere di chi scrive, il fatto che non venga imputato reddito al soggetto poteva far concludere diversamente); •    la partecipazione in società semplici, solo se le stesse producono “redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa”. La partecipazione in società semplice immobiliare non costituisce elemento ostativo (interpello n. 114/2019).
Partecipazione in Srl – condizioni ostative La partecipazione in Srl risulta ostativa al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti: •    prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo. •    inoltre è necessario che le società controllate esercitino “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario. Quindi non tutte le partecipazioni sono ostative, ma solo quelle in connessione con l’attività svolta dal socio. L’Agenzia precisa che occorre valutare in concreto l’attività esercitata; occorre riferirsi alla sezione dell’Ateco (non al singolo codice attività). Inoltre, viene posta l’attenzione sul fatto che il contribuente forfettario abbia fatturato alla società partecipata, posto comunque che le 2 attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di due aspetti che devono essere valutati congiuntamente. Gli importi fatturati rilevano anche se si tratta di compenso amministratore (caso dell’amministratore/professionista). Nella circolare n. 9/E/2019 si afferma che, se anche nel 2019 il contribuente forfettario dovesse fatturare alla società partecipata “affine”, comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020.
Partecipazione in Srl – il controllo Il requisito del controllo della Srl che comporta l’esclusione dalla possibilità di applicare il regime forfettario, deve essere verificato anche tramite partecipazioni indirettamente possedute. L’Agenzia assume infatti la nozione di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ.. Sottinteso che il controllo esiste quando il contribuente possiede il 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea, l’Agenzia precisa che controllo vi è anche quando: •    il contribuente che applica il regime forfetario partecipa al 50% in una società a responsabilità limitata, poiché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile, ossia vi è l’esercizio di influenza significativa in assemblea; •    il controllo viene esercitato tramite altre società ovvero tramite persone interposte. Pare quindi evidente che non si debba considerare solo la quota posseduta dal contribuente stesso ma, almeno, quella dei familiari e, come tali, sono da intendersi quelli dell’articolo 5, comma 5, Tuir: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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