Il D.L. n.16/12 – c.d. decreto semplificazioni – ha modificato la disciplina che riguarda la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, sia nell’ambito del reddito d’impresa che in quello di lavoro autonomo. La nuova regola è la seguente: la deduzione fiscale dei canoni è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, ma a condizione che sia rispettato un periodo minimo entro il quale computare la deduzione dei canoni medesimi. La differenza rispetto al passato è evidente: in precedenza, la deduzione era subordinata al fatto che il contratto avesse una durata minima, pena la completa indeducibilità del canone; oggi la durata effettiva del contratto è del tutto irrilevante e, quindi, libera.

Le modifiche hanno effetto solo sui contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Quindi i leasing in corso a tale data continuano a rispettare le vecchie regole.

 

Tale previsione è di significativa importanza in quanto i contribuenti possono stipulare nuovi contratti senza essere vincolati alla durata fiscale, ma semplicemente sulla base delle proprie esigenze di finanziamento. La deducibilità fiscale è infatti del tutto autonoma.

 

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la recente C.M. n.17/E del 29 maggio 2013 l’Agenzia delle entrate ha spiegato il funzionamento di tale previsione; tenendo conto che si tratta di una questione estremamente tecnica (quindi difficilmente sintetizzabile), di seguito sono evidenziati, per sommi capi, i chiarimenti offerti.

 

Deduzione quote fiscali eccedenti

Nel caso in cui sia stipulato un contratto con durata inferiore a quella fiscale, la quota del canone di competenza eccedente il limite deducibile non potrà esser dedotta nell’anno e dovranno essere apportate variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi. Tali quote non dedotte saranno recuperate al termine del contratto

 

Si faccia riferimento al seguente esempio contenuto nella circolare:

 

Durata contrattuale

Durata minima fiscale

Valore bene

Interessi

Riscatto 10%

3 anni

5 anni

100.000,00

30.000,00

10.000,00

 

Mentre i canoni vengono stanziati a conto economico per competenza in ragione della durata effettiva del contratto (3 anni) la deduzione deve essere gestita sull’arco di deduzione fiscale (5 anni): questo significa che nei primi 3 anni una quota di canone non potrà essere dedotta. Tale quota sarà recuperata in deduzione nel terzo e quarto anno

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in Unico

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale deducibile

Quota interessi

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

1

40.000,00

30.000,00

10.000,00

24.000,00

18.000,00

6.000,00

2

40.000,00

30.000,00

10.000,00

24.000,00

18.000,00

6.000,00

3

40.000,00

30.000,00

10.000,00

24.000,00

18.000,00

6.000,00

4

24.000,00

18.000,00

6.000,00

24.000

5

24.000,00

18.000,00

6.000,00

24.000

120.000,00

90.000,00

30.000,00

120.000,00

90.000,00

30.000,00

48.000,00

48.000,00

 

Alla fine del terzo anno, se il bene viene riscattato, potrà essere ammortizzato, indipendentemente dal riporto della quota fiscale deducibile.

In definitiva, per quanto riguarda l’aspetto fiscale, per il contribuente non cambia nulla rispetto al passato (situazione ante D.L. n.16/12): comunque si deduce il costo del contratto in 5 anni (nell’esempio).

Il vantaggio rispetto al passato, come anticipato, risiede nel fatto che la nuova previsione consente al contribuente di stipulare un contratto più breve senza che sia pregiudicata la deducibilità.

 

Quota interessi

Per le società di capitali, che sono soggette al monitoraggio degli interessi deducibili ai sensi dell’art.96 Tuir (verifica del 30% del ROL), occorrerà tenere in considerazione il fatto che nell’importo deducibile rinviato è inclusa una quota di interessi passivi. Tale quota va scorporata facendo riferimento alla durata fiscale del contratto.

Cessione contratto di leasing

Nel caso in cui venga ceduto un contratto di leasing immobiliare, in capo al cedete occorre rilevare una sopravvenienza attiva secondo le regole dell’art.88, co.5 Tuir; tale sopravvenienza deve essere ridotta dei canoni la cui deducibilità era stata, in precedenza, rinviata e non ancora recuperata.

Scorporo terreni

Nel caso di leasing immobiliare risulta indeducibile la frazione del canone imputabile al terreno, calcolata applicando la percentuale del 30% (per i fabbricati industriali) o del 20% (per gli altri fabbricati) alla quota capitale del canone. Per tale calcolo, nell’individuazione della quota capitale, si deve fare riferimento alla durata fiscale del contratto.

Irap Deduzione canoni

Per i soggetti Ires (e per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria che esercitano una specifica opzione), che determinano la base imponibile Irap sulla base delle risultanze del bilancio, la deduzione dei canoni di leasing va operata tenendo conto della durata effettiva del contratto.

Per i soggetti Irpef, che invece sono ancorati alle regole del Tuir per la determinazione della base imponibile Irap (seppure con alcune peculiarità), i canoni di leasing vengono dedotti anche ai fini Irap tenendo conto della durata fiscale del contratto.

Irap interessi indeducibili

Gli interessi passivi impliciti, indeducibili ai fini Irap, sono scorporati tenendo conto della durata contrattuale effettiva del contratto, sulla base di quanto previsto dal D.M. 28 aprile 1998.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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