Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello split payment, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva circolare, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1° luglio.

 

Lo split payment

L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.

 

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l’elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat delle P.A.;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

 

Prestazioni professionali

L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che “Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment.

Si segnala, infine, come la stessa norma rinvii la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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