La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (articolo 1, commi da 100 a 106 della L. 197/2022) ha riproposto alcuni provvedimenti di fuoriuscita agevolata dei beni (in particolare) immobili dalla sfera dell’impresa: assegnazione, cessione ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione dalla ditta individuale.

Rispetto alle prime 3 operazioni, che interessano le società, i cui atti formali devono essere assunti entro il prossimo 30 settembre, per l’estromissione dalla ditta individuale l’operazione deve essere perfezionata entro il prossimo 31 maggio.

La rottamazione

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022.

Sulle plusvalenze che emergono dall’estromissione, determinate in misura pari alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell’immobile, è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata secondo le seguenti scadenze:

  • per il 60% entro il 30 novembre 2023 e

  • per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell’immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell’estromissione). L’agevolazione non compete all’imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell’attività (anche in caso di affitto dell’unica azienda).

L’estromissione agevolata può essere realizzata dall’imprenditore individuale indipendentemente dal regime contabile adottato; risulta quindi indifferente che venga impiegato il regime contabile ordinario ovvero quello semplificato.

Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (tanto per natura, quanto per destinazione), mentre non possono essere agevolati né i beni merce, né i fabbricati patrimonio.

Per i fabbricati in leasing, l’estromissione è ammessa solo nel caso in cui il riscatto del bene sia avvenuto entro il 31 ottobre 2022.

L’operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023.

L’estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva e con l’indicazione nella prossima dichiarazione dei redditi.

Pertanto, l’imprenditore estromette l’immobile annotando l’uscita dalla sfera d’impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata): come detto tale annotazione deve avvenire entro il prossimo 31 maggio.

Qualora l’operazione di estromissione dovesse essere rilevante ai fini Iva (quale operazione esente ovvero imponibile), entro la medesima data del 31 maggio deve essere emessa autofattura.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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