Il Senato ha dato il via libera definitivo al Disegno di Legge di conversione del DL 83/2014 (decreto “cultura”): tra le novità più importanti alcune riguardano il settore del turismo.
Il nuovo art. 11-bis detta i requisiti aggiuntivi per considerare start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale. In deroga alla normativa vigente, tali imprese possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata. Se, però, esse sono costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto 40 anni (all’atto della costituzione) sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Le società che posseggono la qualifica di “start up innovativa” possono beneficiare di diversi vantaggi fiscali: questi vantaggi possono essere suddivisi in tre gruppi:
- detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari,
- agevolazioni fiscali rivolte agli investimenti,
- deroga alla disciplina delle società di comodo.
In particolare:
- Detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari: Le agevolazioni ex art. 27 del D.L. n. 179/2012 consistono in una defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma di piani di stock option ai propri amministratori, ai propri dipendenti anche se a tempo determinato o part-time, ai collaboratori continuativi compresi i lavoratori a progetto il cui reddito viene qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: in particolare le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione nell’ambito di piani di incentivazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi;
- Agevolazioni fiscali rivolte agli investimenti: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 19% (25% se l’investimento è in imprese start up in ambito sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) sulla somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative; l’investimento può avvenire direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up innovative. Per i soggetti IRES, sempre che siano diverse da start up innovative, è possibile dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% (27% se l’investimento è in imprese start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’investimento massimo agevolato è di 1.800.000 milioni di euro per ciascun periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Infine l’art. 13bis prevede l’istituzione con decreto interministeriale di un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso la determinazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione delle disposizioni sul rimborso dell’IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea.